Art. 29
Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa.
1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e'
sostituito dai seguenti:
«52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) e' obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco
e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali
essa e' stata disposta.».
2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'art. 1,
comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. (( In prima
applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e
stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in
attesa del provvedimento definitivo. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52 , della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", come
modificato dalla presente legge:
"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.".
Si riporta il testo dell'art. 83, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136":
"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,
anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e
le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e
le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da
altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere
pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di
cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'art. 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati
«contraente generale».".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.".
Si riporta il testo dell'art. 94, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.".