Art. 13
Modifiche al regime della compensazione delle spese
(( 1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita'
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero". ))
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 92 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.".