Art. 14
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile e' inserito
il seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario
di cognizione). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione,
valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria,
puo' disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione
scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma
dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di
decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i
documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non
superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
per le sole indicazioni di prova contraria.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.