Art. 16 
 
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie
  dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato 
 
  Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato 
  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
6 agosto  al  31  agosto  di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « (( dal 1° al 31 agosto di ciascun anno )) ». 
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto
il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati  e  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato). - Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  1
della  legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,
amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'  gli   avvocati   e
procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie  di  trenta
giorni.». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a
decorrere dall'anno 2015. 
  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure
organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 1 e 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  legge  7
          ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali
          nel periodo feriale), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 1 Il decorso dei termini  processuali  relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun  anno,  e
          riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
          Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il   periodo   di
          sospensione, l'inizio stesso  e'  differito  alla  fine  di
          detto periodo. 
              La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine
          stabilito  dall'articolo  201  del  codice   di   procedura
          penale.".