Art. 16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
6 agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: « (( dal 1° al 31 agosto di ciascun anno )) ».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto
il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e
procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e
procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta
giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Il decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e'
sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine
stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura
penale.".