Art. 10 
 
 
         Disposizioni per il potenziamento dell'operativita' 
        di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  «a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le  parole:  «dai
medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni  nei  settori  di
interesse generale individuati ai  sensi  del  successivo  comma  11,
lettera e),»; 
  b) al comma 7, lettera b) le parole:  «alla  fornitura  di  servizi
pubblici ed  alle  bonifiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
iniziative di pubblica utilita' nonche'  investimenti  finalizzati  a
ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,
ambiente e efficientamento energetico, ((  anche  con  riferimento  a
quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel
campo della green economy, )) in via preferenziale in cofinanziamento
con enti creditizi e comunque»; 
  c) al  comma  11,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «ammissibili  a
finanziamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e  i  settori   di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i  criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento»; 
  d) al comma 11, lettera  e-bis),  le  parole:  «con  riferimento  a
ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai  sensi
del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse  da
quelle di cui al comma 7, lettera  b),»;  le  parole:  «con  rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole:  «a
condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine (( della lettera  ))
sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o piu' convenzioni tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i  criteri  e  le  modalita'  operative,  la
durata e la remunerazione della predetta garanzia.». 
  2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  dopo  le  parole:  «stabiliti
negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte  le  seguenti:
«enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)  a  23),
della direttiva 2013/36/UE,». 
  (( 2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 7,  lettera  a),  le  parole:  «Tali  operazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito  delle
attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  di  cui
all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»; 
  b) al comma 11-bis, dopo  le  parole:  «per  l'effettuazione  delle
operazioni» sono inserite le seguenti:  «adottate  nell'ambito  delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Comma 1: 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  5  del
          decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   recante
          "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          come modificato dalla presente legge: 
              "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'articolo 22 della legge 11  agosto  2014,  n.  125,
          possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
          istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
          sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
          convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
          cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   nonche'
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    e
          efficientamento energetico, anche con riferimento a  quelle
          interessanti i territori montani e rurali per  investimenti
          nel campo della green  economy,  in  via  preferenziale  in
          cofinanziamento con enti creditizi e comunque,  utilizzando
          fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
          di finanziamenti e da altre operazioni  finanziarie,  senza
          garanzia dello Stato e con preclusione  della  raccolta  di
          fondi a vista". 
              Si riporta il testo del comma 11  dell'articolo  5  del
          citato  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "11. Per l'attivita' della gestione separata di cui  al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare: 
              a)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche dei libretti di  risparmio  postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e  delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti   dalla
          garanzia dello Stato; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  delle  condizioni
          generali ed economiche degli  impieghi,  nel  rispetto  dei
          principi di  accessibilita',  uniformita'  di  trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione; 
              c) le norme in  materia  di  trasparenza,  pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche; 
              d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
          ai sensi del comma 3; 
              e) i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento, e i settori di  intervento
          di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
          i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
          settori di intervento; 
              e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,
          diverse da quelle di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  che
          possono essere  garantite  dallo  Stato,  anche  a  livello
          pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
          a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile  con  la
          normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di   garanzie
          onerose concesse dallo Stato. Con una  o  piu'  convenzioni
          tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Cassa
          depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e  le
          modalita' operative, la durata  e  la  remunerazione  della
          predetta garanzia". 
              Comma 2: 
              Si riporta il testo del comma  5-bis  dell'articolo  26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui  redditi",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5  non  si  applica
          agli interessi e altri proventi derivanti da  finanziamenti
          a medio e  lungo  termine  alle  imprese  erogati  da  enti
          creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
          enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da  4)
          a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione
          costituite e autorizzate ai sensi di normative  emanate  da
          Stati   membri   dell'Unione   europea   o   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso
          alla leva finanziaria,  ancorche'  privi  di  soggettivita'
          tributaria,  costituiti  negli  Stati  membri   dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917". 
                
              Comma 2-bis: 
              Si riporta il testo del comma  11-bis  dell'articolo  5
          del citato decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "11-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
          di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, i criteri e le  modalita'  per
          l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo  sviluppo  di
          cui al comma 7, lettera a), terzo periodo".