Art. 11 
 
 
            Disposizioni in materia di defiscalizzazione 
     degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste in piani o  programmi  approvati
da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e' sostituita dalla
seguente: «50»; 
  b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza  strategica  nazionale»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «previste  in  piani  o  programmi
approvati  da  amministrazioni  pubbliche»  e  la  parola:  «200»  e'
sostituita dalla seguente: «50». 
  c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica  nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non  puo'
superare l'importo di 2 miliardi di euro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo deicommi 1 e 2-ter dell'articolo 33
          del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   recante
          "Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese",
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, come modificati dalla presente legge: 
              "1.  Al  fine  di  favorire  in  via  sperimentale   la
          realizzazione di nuove opere infrastrutturali  previste  in
          piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
          importo  superiore  a   50   milioni   di   euro   mediante
          l'utilizzazione    dei    contratti     di     partenariato
          pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   cui
          progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
          2016, per i quali non sono previsti contributi  pubblici  a
          fondo perduto ed e' accertata, in esito alla  procedura  di
          cui  al  comma  2,  la   non   sostenibilita'   del   piano
          economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
          del  contratto  di   partenariato   pubblico-privato,   ivi
          comprese le societa' di progetto di  cui  all'articolo  156
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  un
          credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP  generate
          in relazione alla costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
          credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto  nella
          misura necessaria  al  raggiungimento  dell'equilibrio  del
          piano economico finanziario  e  comunque  entro  il  limite
          massimo del 50 per cento del  costo  dell'investimento.  Il
          credito di imposta non costituisce  ricavo  ai  fini  delle
          imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
          a base di gara per  l'individuazione  dell'affidatario  del
          contratto    di    partenariato    pubblico    privato    e
          successivamente riportato nel contratto." 
              "2-ter. Al fine di favorire la realizzazione  di  nuove
          opere  infrastrutturali  previste  in  piani  o   programmi
          approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
          a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
          di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
          comma 15-ter, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
          31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito  alla
          procedura di cui al comma  2,  la  non  sostenibilita'  del
          piano economico-finanziario, e'  riconosciuta  al  soggetto
          titolare del contratto  di  partenariato  pubblico-privato,
          ivi comprese le societa' di progetto  di  cui  all'articolo
          156 del medesimo decreto legislativo n.  163,  al  fine  di
          assicurare la sostenibilita' economica  dell'operazione  di
          partenariato pubblico-privato,  l'esenzione  dal  pagamento
          del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
          raggiungimento       dell'equilibrio       del        piano
          economico-finanziario".