Art. 12 
 
 
         Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei 
 
  1.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,  ritardo  o
inadempimento   delle    amministrazioni    pubbliche    responsabili
dell'attuazione  di  piani,  programmi  ed  interventi   cofinanziati
dall'UE, ovvero in caso di inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle
amministrazioni  pubbliche  responsabili  dell'utilizzo   dei   fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si  esprime  entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali  il  parere  si  intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  delle
risorse  non  impegnate,  ((   fermo   restando   il   principio   di
territorialita',  ))  anche  prevedendone  l'attribuzione  ad   altro
livello di governo. 
  2. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri
ispettivi e di monitoraggio volti  ad  accertare  il  rispetto  della
tempistica e degli  obiettivi  dei  piani,  programmi  ed  interventi
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e  non  statali  dotate  di
specifica competenza tecnica. 
  3.  In  caso  di  accertato  inadempimento,   inerzia   o   ritardo
nell'attuazione degli interventi, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo  9,  comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  (( 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98 recante Disposizioni urgenti per
          il rilancio dell'economia: 
              "Art. 9. (Accelerazione  nell'utilizzazione  dei  fondi
          strutturali europei) 
              1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
          di ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le
          istituzioni  universitarie,   le   Camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non
          economici  nazionali,  le  agenzie  di   cui   al   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  tenuti  a  dare
          precedenza, nella trattazione degli affari  di  competenza,
          ai procedimenti, provvedimenti  e  atti  anche  non  aventi
          natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi
          modo  connesse  all'utilizzazione  dei  fondi   strutturali
          europei, compresi quelli inerenti allo  sviluppo  rurale  e
          alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con
          i medesimi fondi. 
              2. Al fine di non  incorrere  nelle  sanzioni  previste
          dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di  mancata
          attuazione dei programmi e dei  progetti  cofinanziati  con
          fondi  strutturali  europei  e  di  sottoutilizzazione  dei
          relativi finanziamenti, relativamente  alla  programmazione
          2007-2013,  in  caso  di  inerzia  o  inadempimento   delle
          amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
          Governo, allo scopo di  assicurare  la  competitivita',  la
          coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
          sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione  secondo   le   modalita'   procedurali
          individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  e  successive  modificazioni,  e  dalle  disposizioni
          vigenti in materia di  interventi  sostitutivi  finalizzati
          all'esecuzione di opere  e  di  investimenti  nel  caso  di
          inadempienza di amministrazioni statali  ovvero  di  quanto
          previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e  dalle
          concessioni nel caso di inadempienza dei  concessionari  di
          servizi  pubblici,  anche  attraverso  la  nomina   di   un
          commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche  necessarie  per
          l'autorizzazione  e  per  l'effettiva  realizzazione  degli
          interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
          finalizzate. A tal  fine,  le  amministrazioni  interessate
          possono avvalersi di quanto previsto  dall'articolo  55-bis
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive modificazioni. 
              3. 
              3-bis.  Al  fine  di   accelerare   le   procedure   di
          certificazione delle spese europee  relative  ai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e  per
          evitare  di  incorrere   nelle   sanzioni   di   disimpegno
          automatico previste dai regolamenti europei,  le  autorita'
          di gestione dei programmi operativi regionali  o  nazionali
          che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
          territoriali   o   urbani   attingono   direttamente   agli
          interventi candidati dai comuni al piano nazionale  per  le
          citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  134,  stipulando  accordi  diretti  con  i
          comuni  proponenti,  a  condizione  che   tali   interventi
          risultino coerenti con le finalita'  dei  citati  programmi
          operativi. Su  iniziativa  del  Ministro  per  la  coesione
          territoriale e d'intesa con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' istituito un  tavolo  tecnico,  a  cui
          partecipano  le  autorita'  di   gestione   dei   programmi
          operativi regionali e nazionali e,  in  rappresentanza  dei
          comuni beneficiari,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le  autorita'
          competenti  nell'istruttoria  di  tutti   gli   adempimenti
          necessari per l'ammissione al  finanziamento  dei  suddetti
          interventi.  Mediante  apposita  convenzione  da  stipulare
          entro trenta giorni dalla costituzione del  tavolo  tecnico
          tra l'ANCI, il Ministro per la  coesione  territoriale,  il
          Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  e  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le linee di indirizzo per  la  stipulazione  degli
          accordi diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione
          nonche' per il raccordo tra le attivita' di  supporto  alla
          stipulazione di tali convenzioni e le misure di  assistenza
          tecnica o le azioni di sistema dei  programmi  di  capacity
          building della programmazione regionale unitaria. 
              4. 
              5.  Le  risorse  economiche  rivenienti  dal  Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione  Europea  per  gli  interventi  di
          emergenza sono accreditate al Fondo di  rotazione  previsto
          dall'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da   questo
          trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,   alle
          gestioni commissariali attivate per  le  emergenze  di  cui
          trattasi,  ovvero,  in   mancanza,   alle   amministrazioni
          competenti,  fermo  il  ruolo  dell'organismo  responsabile
          dell'attuazione   dell'Accordo   sottoscritto    in    sede
          europea.".