Art. 13 
 
 
                  Misure a favore dei project bond 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157: 
  1) al comma 1, le  parole  «del  regolamento  di  attuazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  100»;  dopo  le  parole:
«decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58»  sono  inserite  le
seguenti: «(( , fermo restando )) che sono da intendersi  inclusi  in
ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa'
ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile»;  le  parole:  «sono
nominativi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «possono   essere
dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da
2414-bis a 2420 del codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«non si applicano gli articoli  2413,  2414-bis,  ((  commi  primo  e
secondo, )) e da 2415 a 2420 del codice civile»; 
  2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di
offerta deve»; 
  3)  al  comma  3,   dopo   le   parole:   «avvio   della   gestione
dell'infrastruttura da parte del  concessionario»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei  titoli
medesimi»; 
  4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra  natura
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che  assistono  le
obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore
dei sottoscrittori o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime. 
  4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non  pregiudicano
quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente  decreto  in
relazione  alla  facolta'  del  contraente   generale   di   emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»; 
    b) all'articolo 159: 
  1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite
le seguenti:  «ivi  inclusi  i  titolari  di  obbligazioni  e  titoli
similari emessi dal concessionario»; 
  2) al comma 2-bis le parole:  «di  progetto  costituite  per»  sono
eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»; 
  c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono
inserite le seguenti: «o  rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,  anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli  similari,»;  dopo
le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi  inclusi  i
crediti,». 
  d) All'articolo 160-ter, comma  6,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole «Il contratto  individua,  anche  a  salvaguardia  degli  enti
finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei  titolari  di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto». 
  2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono  i  titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime.». 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte
delle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali   surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a  tali  emissioni,  nonche'  i  trasferimenti  di   garanzie   anche
conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di
debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   157   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  come  modificato  dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              "Art. 157. (Emissione di obbligazioni e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto) 
              1. Al fine di realizzare una singola  infrastruttura  o
          un nuovo servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di
          progetto  di  cui  all'articolo  156  nonche'  le  societa'
          titolari di un contratto di partenariato  pubblico  privato
          ai sensi dell'articolo 3, comma  15-ter,  possono  emettere
          obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai  limiti
          di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
          destinati alla sottoscrizione da  parte  degli  investitori
          qualificati come definiti ai sensi  dell'articolo  100  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 fermo  restando
          che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i  suddetti
          investitori  qualificati  altresi'  le  societa'  ed  altri
          soggetti giuridici controllati da  investitori  qualificati
          ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile;  detti
          obbligazioni   e   titoli   di   debito   possono    essere
          dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti
          che non siano investitori qualificati come sopra  definiti.
          In  relazione  ai  titoli  emessi  ai  sensi  del  presente
          articolo non si  applicano  gli  articoli  2413,  2414-bis,
          commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile. 
              2.  La  documentazione  di   offerta   deve   riportare
          chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
          circa    l'elevato    profilo    di    rischio    associato
          all'operazione. 
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni
          e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 
              (OMISSIS). 
              4-bis. Le garanzie, reali e personali  e  di  qualunque
          altra natura incluse le cessioni  di  credito  a  scopo  di
          garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito
          possono essere costituite in favore  dei  sottoscrittori  o
          anche di un loro rappresentante  che  sara'  legittimato  a
          esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori  tutti  i
          diritti, sostanziali e processuali, relativi alle  garanzie
          medesime. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo  non
          pregiudicano quanto previsto all'articolo  176,  comma  12,
          del  presente  decreto  in  relazione  alla  facolta'   del
          contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto
          ivi stabilito.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   159   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  come  modificato  dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              "Art. 159. (Subentro) 
              1. In tutti  i  casi  di  risoluzione  di  un  rapporto
          concessorio   per   motivi   attribuibili    al    soggetto
          concessionario,  gli  enti  finanziatori  ivi   inclusi   i
          titolari di  obbligazioni  e  titoli  similari  emessi  dal
          concessionario   del   progetto   potranno   impedire    la
          risoluzione designando  una  societa'  che  subentri  nella
          concessione  al  posto  del  concessionario  e  che  verra'
          accettata dal concedente a condizione che: 
              a)  la  societa'  designata  dai   finanziatori   abbia
          caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   sostanzialmente
          corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o  negli
          atti in forza dei quali la concessione e'  stata  affidata,
          avendo  comunque  riguardo  alla  situazione  concreta  del
          progetto ed allo stato di  avanzamento  dello  stesso  alla
          data del subentro; 
              b)  l'inadempimento  del  concessionario  che   avrebbe
          causato  la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta   giorni
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. 
              (OMISSIS). 
              2-bis. Il presente articolo si  applica  alle  societa'
          titolari di qualsiasi contratto  di  partenariato  pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   160   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  come  modificato  dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              "Art. 160. (Privilegio sui crediti) 
              1.  I   crediti   dei   soggetti   che   finanziano   o
          rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,   anche   tramite   la
          sottoscrizione  di  obbligazioni  e  titoli  similari,   la
          realizzazione di lavori pubblici,  di  opere  di  interesse
          pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
          generale, ai sensi  degli  articoli  2745  e  seguenti  del
          codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti,  del
          concessionario e  delle  societa'  di  progetto  che  siano
          concessionarie o affidatarie di contratto  di  partenariato
          pubblico   privato   o   contraenti   generali   ai   sensi
          dell'articolo 176. 
              (OMISSIS).". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  160  ter  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  come  modificato  dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita') 
              (OMISSIS). 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia degli enti  finanziatori  e  dei  titolari  di
          titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo  157  del  presente
          decreto,   il   limite   di   riduzione   del   canone   di
          disponibilita' superato il quale il contratto  e'  risolto.
          L'adempimento    degli     impegni     dell'amministrazione
          aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al  positivo
          controllo della realizzazione dell'opera ed  alla  messa  a
          disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal
          contratto di disponibilita'." 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  2414-bis  del  codice
          civile, come  modificato  dal  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133: 
              "Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie) 
              (OMISSIS) 
              Le garanzie, reali e personali  e  di  qualunque  altra
          natura e le cessioni di credito in garanzia, che  assistono
          i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore
          dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche  di  un  loro
          rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e
          per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e
          processuali, relativi alle garanzie medesime" 
                
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  7  agosto  2012,  n.  134,   come   modificato   dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              "Art.  1  (Integrazione   della   disciplina   relativa
          all'emissione di obbligazioni e  di  titoli  di  debito  da
          parte delle societa' di progetto - project bond) 
              (OMISSIS) 
              3. Le garanzie di qualunque  tipo,  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate in relazione alle  emissioni  di
          obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa'  di
          cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali  surroghe,
          sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e  cancellazioni
          anche  parziali,  ivi  comprese  le  cessioni  di   credito
          stipulate  in  relazione  a  tali  emissioni,   nonche'   i
          trasferimenti di garanzie anche conseguenti  alla  cessione
          delle  predette  obbligazioni  e  titoli  di  debito,  sono
          soggetti alle imposte di registro, ipotecarie  e  catastali
          in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131  e  al
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
              4. (Abrogato). 
              (OMISSIS)".