Art. 14 (( Disposizioni in materia di standard tecnici )) 1. Non possono essere richieste (( da parte degli organi competenti )) modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti (( a standard tecnici piu' stringenti rispetto a quelli definiti )) dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.