(( Art. 15-bis Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». ))
Riferimenti normativi Il testo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55. Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 49 del 1985, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. 1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.". Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.