(( Art. 15-ter Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari». ))
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), come modificato dalla presente legge: Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente e' un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. 2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.".