(( Art. 15-ter 
 
 
                Disposizione concernente la cessione 
                        dei crediti d'impresa 
 
  1. Alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  1  della  legge  21
febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono  aggiunte,  in
fine, le  seguenti  parole:  «o  un  soggetto,  costituito  in  forma
societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti
del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 21  febbraio  1991,
          n. 52, (Disciplina della cessione dei crediti di  impresa),
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 1. (Ambito di applicazione) 
              1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo
          e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono  le
          seguenti condizioni: 
              a) il cedente e' un imprenditore; 
              b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati  dal
          cedente nell'esercizio dell'impresa; 
              c) il cessionario  e'  una  banca  o  un  intermediario
          finanziario disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
          comma 2, della legge 19  febbraio  1992,  n.  142,  il  cui
          oggetto  sociale  preveda  l'esercizio  dell'attivita'   di
          acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito  in
          forma societaria, che svolge  l'attivita'  di  acquisto  di
          crediti da  soggetti  del  proprio  gruppo  che  non  siano
          intermediari finanziari. 
              2. Resta salva l'applicazione delle  norme  del  codice
          civile per le cessioni di credito prive  dei  requisiti  di
          cui al comma 1.".