(( Art. 16-ter 
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di metropolitane in esercizio 
 
  1.  Gli  adempimenti  previsti  dall'articolo  11,  comma  4,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni,  si  applicano  alle
metropolitane in  esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo regolamento, con le modalita' e nei  termini  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le  procedure
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il termine ultimo  per  conformarsi
ai predetti adempimenti  secondo  quanto  disposto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni
caso superiore a ventiquattro  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
decreto medesimo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151, recante  "Regolamento  recante  semplificazione  della
          disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
          incendi, a norma  dell'articolo  49,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122": 
              "Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 
              (OMISSIS). 
              4. Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove
          attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
          pubblicazione del presente regolamento, devono espletare  i
          prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
          in vigore del presente regolamento. 
              (OMISSIS).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto  delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229.": 
              "Art.15. Norme tecniche e  procedurali  di  prevenzione
          incendi  (articolo  3,  legge  7  dicembre  1984,  n.  818;
          articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto  2004,  n.
          239;  articoli  3  e  13,  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 
              1.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  sono
          adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri interessati, sentito  il  Comitato  centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
              a)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
              b)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.".