Art. 104 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre  2012,  n.  219,  sono  legittimati  a
proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo  533
del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello
stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno  titolo  a
chiedere il riconoscimento della qualita' di erede. 
  2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n.  219,  possono  essere  fatti
valere i diritti  successori  che  discendono  dall'articolo  74  del
codice civile, come modificato dalla medesima legge. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e  al  comma  2  si  applicano
anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui
paternita' o maternita' sia  stata  giudizialmente  accertata,  morto
prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 
  4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del  codice
civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.  219,  sulle
eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in  vigore
si prescrivono a far data da suddetto termine. 
  5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le  dichiarazioni  giudiziali
di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata  in  vigore
della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati
a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti  valere
dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi  eredi.  Essi  si
prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento  nell'atto
di nascita o dal passaggio in giudicato della  sentenza  dichiarativa
della paternita' o maternita'. 
  6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi  ai
sensi dell'articolo 533 del codice  civile,  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  si  applicano
l'articolo 74 del codice  civile,  come  modificato  dalla  legge  10
dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice
civile, come modificate dal presente decreto legislativo. 
  7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile, come modificate dal presente decreto  legislativo,  si
applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo  e
di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati  prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
  8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile relative al riconoscimento dei figli,  come  modificate
dalla medesima legge, si applicano anche ai figli  nati  o  concepiti
anteriormente all'entrata in vigore della stessa. 
  9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini  per  proporre
l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto  comma
dell'articolo  244  del   codice   civile,   decorrono   dal   giorno
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore  della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,   nel   caso   di
riconoscimento  di  figlio  annotato  sull'atto  di   nascita   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  i  termini
per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo  263  e
dai commi secondo,  terzo  e  quarto  dell'articolo  267  del  codice
civile, decorrono dal giorno  dell'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo. 
  11. Restano validi e non possono essere modificati gli  atti  dello
stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti  alla  data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219,  salve  le
modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari. 
 
          Note all'art. 104: 
              - La legge 10 dicembre 2012, n.219, reca: "Disposizioni
          in materia di riconoscimento dei figli naturali". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  codice
          civile: 
              "Art.74. Parentela. 
              La  parentela  e'  il  vincolo  tra  le   persone   che
          discendono da uno stesso stipite, sia nel caso  in  cui  la
          filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia  nel
          caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia  nel  caso
          in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di  parentela  non
          sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta',  di
          cui agli articoli 291 e seguenti.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  533  del  codice
          civile: 
              "Art. 533. Nozione. 
              L'erede  puo'  chiedere  il  riconoscimento  della  sua
          qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o  parte
          dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,
          allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. 
              L'azione  e'  imprescrittibile,   salvi   gli   effetti
          dell'usucapione rispetto ai singoli beni.". 
              Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo  244
          del codice civile: 
              "Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento. 
              (Omissis). 
              L'azione puo' essere altresi' promossa da  un  curatore
          speciale   nominato   dal   giudice,    assunte    sommarie
          informazioni, su istanza del figlio minore che ha  compiuto
          i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di
          minore di eta' inferiore.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  263  del  codice
          civile: 
              "Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per  difetto
          di veridicita'. 
              Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto  di
          veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e'
          stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. 
              L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione. 
              L'azione e' imprescrittibile.". 
              Per i commi secondo, terzo e quarto  dell'articolo  267
          del codice civile, vedi  nelle  note  all'articolo  30  del
          presente decreto.