Art. 106 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli  articoli  155-bis,  155-ter,  155-quater,  155-quinquies,
155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; 
    b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318; 
    c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218. 
 
          Note all'art. 106: 
              -  Il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.318,   reca:
          "Disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie". 
              - La legge 31 maggio 1995, n.218,  reca:  "Riforma  del
          sistema italiano di diritto internazionale privato".