Art. 106 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Note all'art. 106: - Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie". - La legge 31 maggio 1995, n.218, reca: "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".