Art. 107 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente.