Art. 23
Disciplina del personale abilitato
1. L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4
verifica che l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore ed il
responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dispongono
di personale sufficiente, in relazione al tipo di attivita', al
numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle
procedure.
2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione
adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui
all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle seguenti
funzioni:
a) la realizzazione di procedure su animali;
b) la concezione delle procedure e di progetti;
c) la cura degli animali;
d) la soppressione degli animali.
3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono svolte da
personale che ha ricevuto la pertinente formazione scientifica,
dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e
garantisce:
a) l'interruzione di qualunque procedura nel corso della quale
all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o
danno prolungato;
b) la realizzazione dei progetti in conformita' all'autorizzazione
concessa o, nei casi di cui all'articolo 33 in conformita' con la
domanda inviata all'autorita' competente, ovvero in conformita' a
qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorita' competente, ed
assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi
rimedio siano adottate e registrate.
4. Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle
lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della
persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e
del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4,
lettera c), finche' non abbia dato prova del possesso delle
competenze richieste.