Art. 11 
 
                   Mutua assistenza e cooperazione 
 
  1. L'Italia si impegna  a  prestare  mutua  assistenza  agli  Stati
membri dell'Unione europea compresa la cooperazione  in  merito  agli
standard e agli orientamenti di qualita' e sicurezza e lo scambio  di
informazioni, soprattutto attraverso il Punto di  Contatto  Nazionale
ai sensi dell' articolo 7 del presente  decreto,  nonche'  in  merito
alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per  chiarire
il contenuto delle fatture. 
  2.  L'Italia  si  impegna  a  facilitare  la   cooperazione   nella
erogazione  di  assistenza  sanitaria  transfrontaliera   a   livello
regionale  e  locale  nonche'  mediante  l'impiego  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e  di  altre  forme  di
cooperazione transfrontaliera. 
  3. L'Italia si impegna affinche' le  informazioni  sul  diritto  di
esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti
nei registri nazionali o locali stabiliti  nel  territorio  nazionale
siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri
Stati membri dell'Unione europea, a  fini  dell'assistenza  sanitaria
transfrontaliera, in conformita' ai capi  II  e  III  e  alle  misure
nazionali che  attuano  le  disposizioni  dell'Unione  europea  sulla
protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e
2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di
informazioni  avviene  attraverso  il  sistema  di  informazione  del
mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione
europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007,  relativa  alla  protezione
dei dati  personali  nell'ambito  del  sistema  di  informazione  del
mercato interno (IMI). 
  4.  Al  fine  di  dare  piena  attuazione  al  principio  di  mutua
assistenza  e  cooperazione  tra  Stati  in  materia  di   assistenza
sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni di cui  agli  articoli
4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del  presente  decreto,  il  Ministero
della salute, in  osservanza  dell'articolo  15,  comma  25-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  attraverso  la  revisione  del
flusso informativo relativo alle  schede  di  dimissione  ospedaliera
(SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle  attivita'  e  delle
reti assistenziali che permetta  la  rilevazione  degli  standard  di
qualita' e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi  e  degli
esiti delle cure erogate  dai  prestatori  di  assistenza  sanitaria,
persone  giuridiche  e/o  persone  fisiche,  affinche'  questi  siano
conformi agli standard e agli orientamenti di qualita' e di sicurezza
definiti dalla legislazione vigente  e  dalla  normativa  dell'Unione
europea. 
 
          Note all'art. 11: 
              La direttiva n. 95/46/CE  del  Parlamento  europeo  del
          Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela  delle
          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di  tali  dati,
          e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995,  n.  L
          281. 
              La direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento  dei
          dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
          delle comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla
          vita privata e alle comunicazioni elettroniche),  e'  stata
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. 
              La decisione della Commissione europea  n.  2008/49/CE,
          del 12 dicembre 2007, relativa  alla  protezione  dei  dati
          personali  nell'ambito  del  sistema  di  informazione  del
          mercato interno (IMI), e' stata pubblicata  nella  G.U.U.E.
          16 gennaio 2008, n. L 13. 
              Il comma 25-bis dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario), recita: 
              «25-bis.  Ai  fini  della  attivazione  dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in  forma  anonima  ai  sensi  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.».