Art. 13 
 
Partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle  reti  di  riferimento
                            europee «ERN» 
 
  1. L'Italia  concorre  allo  sviluppo  delle  reti  di  riferimento
europee «ERN» tra prestatori di  assistenza  sanitaria  e  centri  di
eccellenza situati  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  si
impegna a tal fine a promuovere ed  agevolare  il  coordinamento  dei
centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista
della partecipazione a tali reti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della  salute,
di concerto con le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio,  in
armonia con quelli gia' esistenti in ambito comunitario  per  rendere
pienamente confrontabili i risultati  raggiunti,  trasparente  e  che
stabilisce  le   regole   e   suggerisce   modelli   orientati   alla
valorizzazione delle eccellenze nelle strutture  sanitarie  italiane,
anche in vista della loro partecipazione alle ERN, con il compito di: 
    a) individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la
valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture  ospedaliere
nazionali, per il monitoraggio degli  standard  di  eccellenza  delle
performance ospedaliere, sulla base di quanto  gia'  in  uso  per  la
valutazione delle migliori pratiche, per il raggiungimento di elevati
standard di qualita' nell'assistenza; 
    b) elaborare il  percorso  orientato  alla  valorizzazione  delle
eccellenze nel rispetto della legislazione nazionale in vigore ed  in
aderenza ai requisiti ed alle procedure stabilite  dalla  Commissione
europea ai sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  4,  della  direttiva
2011/24/UE, tramite un sistema di identificazione e monitoraggio  dei
prestatori di assistenza sanitaria, per il riconoscimento dei livelli
di qualita' e sicurezza, nell'ambito della  programmazione  sanitaria
nazionale; 
    c)  supportare  la  Commissione  europea   nella   procedura   di
valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti; 
    d)  proporre  modelli  per  il  collegamento  tra  prestatori  di
assistenza sanitaria e le reti; 
    e)  coordinare  la  complessiva  cooperazione  in  materia  anche
promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali; 
    f)  diffondere  le  informazioni   relative   alle   opportunita'
derivanti dalle ERN ai  prestatori  di  assistenza  sanitaria  ed  ai
centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale. 
  3. La partecipazione all'organismo di cui al comma 2  e'  a  titolo
gratuito e non comporta compensi,  gettoni  di  presenza  e  rimborsi
spese. 
 
          Note all'art. 13: 
              L'art. 12 della  direttiva  2011/24/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita: 
              «Art. 12. Reti di riferimento europee 
              1. La  Commissione  sostiene  gli  Stati  membri  nello
          sviluppo delle reti di riferimento europee  tra  prestatori
          di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli  Stati
          membri, soprattutto nel settore  delle  malattie  rare.  Le
          reti si basano sulla  partecipazione  volontaria  dei  loro
          membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attivita'
          delle reti  conformemente  alla  legislazione  dello  Stato
          membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni  momento
          a nuovi prestatori di assistenza sanitaria  che  desiderino
          aderirvi, a condizione che tali  prestatori  di  assistenza
          sanitaria soddisfino tutte  le  condizioni  richieste  e  i
          criteri di cui al paragrafo 4. 
              2. Le reti di riferimento europee perseguono almeno tre
          dei seguenti obiettivi: 
                a) concorrere a realizzare, a beneficio dei  pazienti
          e dei sistemi di  assistenza  sanitaria,  le  potenzialita'
          della  cooperazione  europea  in  materia   di   assistenza
          sanitaria altamente specializzata mediante l'utilizzo delle
          innovazioni  della  scienza  medica  e   delle   tecnologie
          sanitarie; 
                b) contribuire alla  condivisione  di  conoscenze  in
          materia di prevenzione delle malattie; 
                c)  migliorare  la   diagnosi   e   l'erogazione   di
          un'assistenza  sanitaria  di   qualita',   accessibile   ed
          economicamente efficiente per tutti i pazienti  affetti  da
          patologie che richiedono una particolare concentrazione  di
          competenze nei settori medici in cui la competenza e' rara; 
                d) massimizzare l'uso economicamente efficiente delle
          risorse, concentrandole laddove opportuno; 
                e)   rafforzare   la   ricerca,    la    sorveglianza
          epidemiologica, come la tenuta di  registri,  e  provvedere
          alla formazione dei professionisti sanitari; 
                f)   agevolare   la   mobilita'   delle   competenze,
          virtualmente o fisicamente,  e  sviluppare,  condividere  e
          diffondere informazioni, conoscenze  e  migliori  prassi  e
          promuovere gli sviluppi nella  diagnosi  e  nella  cura  di
          patologie rare, all'interno e all'esterno delle reti; 
                g)  incoraggiare  lo   sviluppo   di   parametri   di
          riferimento  in  materia  di   qualita'   e   sicurezza   e
          contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle  migliori
          prassi all'interno e all'esterno della rete; 
                h) aiutare gli  Stati  membri  che  hanno  un  numero
          insufficiente di pazienti con una particolare patologia,  o
          che non dispongono delle tecnologie o delle  competenze,  a
          fornire   una   gamma   completa   di   servizi   altamente
          specializzati di alta qualita'. 
              3. Gli Stati membri sono incoraggiati a  facilitare  lo
          sviluppo delle reti di riferimento europee: 
                a) collegando i prestatori di assistenza sanitaria  e
          centri di eccellenza in tutto  il  territorio  nazionale  e
          garantendo la diffusione delle informazioni  ai  prestatori
          di  assistenza  sanitaria  e  ai   centri   di   eccellenza
          appropriati in tutto il loro territorio nazionale; 
                b) promuovendo la partecipazione  dei  prestatori  di
          assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza  alle  reti
          di riferimento europee. 
              4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione: 
                a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni
          che le reti devono soddisfare nonche'  le  condizioni  e  i
          criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza
          sanitaria che desiderano aderire alla rete  di  riferimento
          europea.  Tali  criteri  e  condizioni  garantiscono,   tra
          l'altro, che le reti di riferimento europee: 
                  i) dispongano di conoscenza e competenze in materia
          di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti  documentate
          dai risultati positivi raggiunti, se del caso; 
                  ii) seguano un'impostazione pluridisciplinare; 
                  iii) offrano un elevato  livello  di  competenza  e
          abbiano la capacita' di produrre orientamenti in materia di
          buone prassi e di  realizzare  misure  di  risultato  e  un
          controllo di qualita'; 
                  iv) apportino un contributo alla ricerca; 
                  v)   organizzino   attivita'   didattiche   e    di
          formazione; e 
                  vi) collaborino strettamente con  altri  centri  di
          eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale; 
                b) elabora e pubblica i criteri per  l'istituzione  e
          la valutazione delle reti di riferimento europee; 
                c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in
          relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee
          e alla loro valutazione. 
              5. La Commissione adotta le misure di cui al  paragrafo
          4,  lettera  a),  mediante  atti  delegati  in  conformita'
          dell'art. 17 e alle condizioni di cui agli  articoli  18  e
          19. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere b) e c),  sono
          adottate secondo la procedura di  regolamentazione  di  cui
          all'art. 16, paragrafo 2. 
              6.  Le  misure  adottate  conformemente   al   presente
          articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa  o
          regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le
          competenze di questi ultimi in materia di organizzazione  e
          prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.».