Art. 13 Partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN» 1. L'Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN» tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri dell'Unione europea e si impegna a tal fine a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della partecipazione a tali reti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli gia' esistenti in ambito comunitario per rendere pienamente confrontabili i risultati raggiunti, trasparente e che stabilisce le regole e suggerisce modelli orientati alla valorizzazione delle eccellenze nelle strutture sanitarie italiane, anche in vista della loro partecipazione alle ERN, con il compito di: a) individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali, per il monitoraggio degli standard di eccellenza delle performance ospedaliere, sulla base di quanto gia' in uso per la valutazione delle migliori pratiche, per il raggiungimento di elevati standard di qualita' nell'assistenza; b) elaborare il percorso orientato alla valorizzazione delle eccellenze nel rispetto della legislazione nazionale in vigore ed in aderenza ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE, tramite un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria, per il riconoscimento dei livelli di qualita' e sicurezza, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale; c) supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti; d) proporre modelli per il collegamento tra prestatori di assistenza sanitaria e le reti; e) coordinare la complessiva cooperazione in materia anche promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali; f) diffondere le informazioni relative alle opportunita' derivanti dalle ERN ai prestatori di assistenza sanitaria ed ai centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale. 3. La partecipazione all'organismo di cui al comma 2 e' a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
Note all'art. 13: L'art. 12 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita: «Art. 12. Reti di riferimento europee 1. La Commissione sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attivita' delle reti conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni momento a nuovi prestatori di assistenza sanitaria che desiderino aderirvi, a condizione che tali prestatori di assistenza sanitaria soddisfino tutte le condizioni richieste e i criteri di cui al paragrafo 4. 2. Le reti di riferimento europee perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi: a) concorrere a realizzare, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria, le potenzialita' della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata mediante l'utilizzo delle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie; b) contribuire alla condivisione di conoscenze in materia di prevenzione delle malattie; c) migliorare la diagnosi e l'erogazione di un'assistenza sanitaria di qualita', accessibile ed economicamente efficiente per tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di competenze nei settori medici in cui la competenza e' rara; d) massimizzare l'uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno; e) rafforzare la ricerca, la sorveglianza epidemiologica, come la tenuta di registri, e provvedere alla formazione dei professionisti sanitari; f) agevolare la mobilita' delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di patologie rare, all'interno e all'esterno delle reti; g) incoraggiare lo sviluppo di parametri di riferimento in materia di qualita' e sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori prassi all'interno e all'esterno della rete; h) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di alta qualita'. 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo sviluppo delle reti di riferimento europee: a) collegando i prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale e garantendo la diffusione delle informazioni ai prestatori di assistenza sanitaria e ai centri di eccellenza appropriati in tutto il loro territorio nazionale; b) promuovendo la partecipazione dei prestatori di assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza alle reti di riferimento europee. 4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione: a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che le reti devono soddisfare nonche' le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra l'altro, che le reti di riferimento europee: i) dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti, se del caso; ii) seguano un'impostazione pluridisciplinare; iii) offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacita' di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualita'; iv) apportino un contributo alla ricerca; v) organizzino attivita' didattiche e di formazione; e vi) collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale; b) elabora e pubblica i criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee; c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione. 5. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), mediante atti delegati in conformita' dell'art. 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'art. 16, paragrafo 2. 6. Le misure adottate conformemente al presente articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.».