Art. 14 
 
                            Malattie rare 
 
  1. L'Italia coopera con gli altri Stati membri e con la Commissione
europea allo  sviluppo  di  capacita'  di  diagnosi  e  di  cura,  in
particolare al fine di: 
    a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli  strumenti
a loro disposizione a  livello  di  Unione  europea  per  aiutarli  a
compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la
base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee; 
    b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli  organismi
responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria  consapevoli
delle possibilita' offerte dal regolamento (CE) n.  883/2004  per  il
trasferimento di pazienti con malattie rare  in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, anche per diagnosi e cure, incluse  nei  livelli
essenziali di assistenza, che non sono disponibili in Italia. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per il regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale,  si  veda
          nelle note alle premesse.