Art. 20 
 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1.  Gli  impianti  o  le  imprese  che  effettuano  operazioni   di
trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi  dell'articolo
208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  L'autorizzazione
garantisce  l'utilizzo  delle  migliori   tecniche   di   trattamento
adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili  e  stabilisce  le
condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti
all'articolo 18 per il trattamento adeguato e  per  il  conseguimento
degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V. 
  2. Con decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  214  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di
recupero  dei  RAEE  non  pericolosi,   sottoposte   alle   procedure
semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo. 
  3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'articolo 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare  anche  la
conformita' delle attivita' di recupero  alle  prescrizioni  tecniche
stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche  ed
alle misure di sicurezza  previste  dalle  disposizioni  adottate  in
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4.  Per  gli  impianti  autorizzati  secondo  procedura  ordinaria,
l'ispezione da parte degli  organi  competenti  e'  effettuata,  dopo
l'inizio dell'attivita', almeno una volta all'anno. Per gli  impianti
autorizzati mediante le procedure di cui all'articolo 216 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   le   Province   competenti
trasmettono, secondo modalita' dalle  stesse  definite  e,  comunque,
almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai  sensi
del presente articolo all'ISPRA, che li elabora  e  li  trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
la successiva comunicazione alla Commissione europea. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per il testo degli  articoli  208  e  216  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 11. 
              Il testo dell'articolo 214 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 214.  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate) 
              1. Le procedure semplificate di cui  al  presente  capo
          devono  garantire  in  ogni  caso  un  elevato  livello  di
          protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi  e  nel
          rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
              L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
          operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai  sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all' articolo  189,  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico,  dei  seguenti  elementi   identificativi   delle
          imprese iscritte nei registri di  cui  agli  articoli  215,
          comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11. Con uno o piu'  decreti,  emanati  ai  sensi  dell'
          articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel rispetto dell' articolo 177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.".