Art. 21 
 
 
                         Spedizione di RAEE 
 
  1. L'operazione di trattamento puo' essere effettuata al  di  fuori
del territorio nazionale a condizione che la spedizione di  RAEE  sia
conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  14  giugno  2006,  relativo  alle  spedizioni  di
rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29
novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti  destinati
al recupero, elencati all'Allegato III o III A al regolamento (CE) n.
1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non  si  applica  la  decisione
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. 
  2.  I  RAEE  esportati  sono  presi  in  considerazione   ai   fini
dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento  degli  obiettivi
di cui  all'articolo  19  solo  se  l'esportatore,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 puo'
dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che  siano
equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto. 
  3. Le  spedizioni  all'estero  di  AEE  usate  sono  effettuate  in
conformita' ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI. Le spese  per
le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di  AEE  usate
sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono  poste
a carico dei soggetti responsabili  della  spedizione  di  AEE  usate
sospettate di essere RAEE. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il  Regolamento  (CE)  14-6-2006   n.   1013/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni
          di rifiuti e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006,  n.
          L 190. 
              Il  Regolamento  (CE)  29-11-2007  n.  1418/2007  della
          Commissione relativo  all'esportazione  di  alcuni  rifiuti
          destinati al recupero, elencati nell'allegato III o  III  A
          del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non  si  applica
          la  decisione  dell'OCSE  sul   controllo   dei   movimenti
          transfrontalieri di rifiuti e' pubblicato nella G.U.U.E.  4
          dicembre 2007, n. L 316.