Art. 22 
 
 
               Obblighi inerenti la vendita a distanza 
 
  1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante
tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia  sede
nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro  nazionale
di cui all'articolo 29  personalmente  o  tramite  un  rappresentante
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo   30   del   presente   decreto
legislativo.  In  tal   caso   il   rappresentante   autorizzato   e'
responsabile  anche   dell'organizzazione   del   ritiro   dei   RAEE
equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto  il  territorio
nazionale. 
  2. I distributori che effettuano la vendita  mediante  tecniche  di
comunicazione a  distanza,  comprese  la  televendita  e  la  vendita
elettronica, al fine di  adempiere  all'obbligo  di  ritiro  gratuito
dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi  dell'articolo  11,
comma 1, indicano in modo chiaro: 
    a) i propri luoghi di raggruppamento  o  i  luoghi  convenzionati
presso i quali l'utilizzatore finale puo' conferire  gratuitamente  i
RAEE  di  tipo  equivalente,  senza  maggiori  oneri  di  quelli  che
ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in  caso  di  vendita  non  a
distanza, oppure; 
    b) le modalita' di ritiro presso lo  stesso  luogo  di  consegna,
gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo
stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. 
  3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale  del  contratto
di vendita, a pena di nullita' dello stesso  e  la  sua  assenza  da'
diritto  alla  richiesta  dell'integrale  restituzione  della   somma
pagata.