Art. 10 
 
                      (Attivita' di controllo) 
 
  1.   I   compiti   di   controllo   sulle   attivita'   finalizzate
all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori  servizi  e  forniture,
che li esercita secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita': 
    a) puo' avvalersi del supporto della Guardia  di  finanza,  della
Ragioneria Generale dello  Stato,  delle  amministrazioni  pubbliche,
degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base
di apposite convenzioni  che  possono  prevedere  meccanismi  per  la
copertura dei costi per lo svolgimento delle attivita' di supporto; 
    b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di
cui al comma 4, lettere a) e b); 
    c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli  organi  preposti
alle funzioni di controllo delle  amministrazioni  pubbliche  dati  e
circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle  predette
funzioni. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni
principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e
servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato
possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del
decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul
proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate. 
  4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture: 
    a) i dati dei  contratti  non  conclusi  attraverso  centrali  di
committenza di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria  aventi  ad  oggetto  una  o   piu'   delle   prestazioni
individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo,  in
essere alla data del 30 settembre 2014; 
    b) i dati dei contratti aventi  ad  oggetto  beni  o  servizi  di
importo pari o superiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  e
relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30  settembre
2014, stipulati a seguito  di  procedura  negoziata  ai  sensi  degli
articoli 56 o 57 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui  all'articolo
55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia  stata
presentata una sola offerta valida. 
  5. Con deliberazione dell'Autorita' sono stabilite le modalita'  di
attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati  oggetto
della trasmissione.