Art. 11 
 
            (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate   provvede   alla   revisione   delle
condizioni, incluse quelle di  remunerazione  delle  riscossioni  dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche  e  degli  altri
operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe  di  pagamento,
in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per  l'anno  2014,
al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40  per  cento  di
quella sostenuta nel  2013;  conseguentemente  i  trasferimenti  alla
predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e
di  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando  i  limiti  gia'
previsti da altre disposizioni vigenti in materia,  i  versamenti  di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
sono eseguiti: 
    a)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto
delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero; 
    b)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con  la  stessa,  nel  caso  in  cui  siano
effettuate delle compensazioni e  il  saldo  finale  sia  di  importo
positivo; 
    c)  esclusivamente  mediante  i  servizi   telematici   messi   a
disposizione dall'Agenzia delle entrate e  dagli  intermediari  della
riscossione convenzionati con la stessa, nel caso  in  cui  il  saldo
finale sia di importo superiore a mille euro. 
  3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della  riscossione  convenzionati  con  l'Agenzia  delle
entrate puo' inviare la delega di versamento  anche  di  un  soggetto
terzo, mediante addebito su propri  strumenti  di  pagamento,  previo
rilascio  all'intermediario   di   apposita   autorizzazione,   anche
cumulativa, ad  operare  in  tal  senso  da  parte  dell'intestatario
effettivo della delega,  che  resta  comunque  responsabile  ad  ogni
effetto.