Art. 12 
 
(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di  collocamento  dei
                               titoli) 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  adegua
l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003  al
fine di allineare la rilevazione dei tassi di  interesse  corrisposti
sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al  momento
della loro effettiva maturazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  delle
prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula  le  provvigioni  per  il
servizio del collocamento in asta  in  considerazione  dell'andamento
del mercato, con particolare riguardo al livello  dei  tassi  e  alla
tutela del risparmio.