Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. 3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi piu' prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu' ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili. 6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 46. 7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 47. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti. 10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4. 11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.