Art. 9 
 
(Acquisizione di beni e servizi  attraverso  soggetti  aggregatori  e
                       prezzi di riferimento) 
 
  1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, e' istituito  l'elenco  dei  soggetti
aggregatori di cui fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
committenza  per  ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1  che  svolgono
attivita' di centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  richiedono  all'Autorita'
l'iscrizione all'elenco dei soggetti  aggregatori.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono  definiti  i  requisiti
per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di
centralizzazione, nonche' i valori di  spesa  ritenuti  significativi
per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento  ad  ambiti,
anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e
della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Tavolo  tecnico  dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e  le  modalita'
operative. 
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e  455,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'articolo  2,  comma  574,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  all'articolo  1,  comma  7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma  13,  lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,
sulla base di analisi  del  Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in
ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie  al
superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali  centrali   e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  nonche'  loro  consorzi  e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale  ricorrono,
rispettivamente,  a  Consip  S.p.A.  e  al  soggetto  aggregatore  di
riferimento per lo  svolgimento  delle  relative  procedure.  Con  il
decreto di cui al periodo precedente sono, altresi',  individuate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 163 e' sostituito dal seguente: 
    "3-bis.  I  Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  15  agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici,
ovvero ricorrendo ad un soggetto  aggregatore  o  alle  province,  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In  alternativa,  gli  stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli  strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da  altro  soggetto
aggregatore di riferimento. 
  5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano,  entro  il  31
dicembre 2014, ove non esistente,  un  soggetto  aggregatore  secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il  numero  complessivo  dei
soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  puo'
essere superiore a 35. 
  6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta' per le regioni di costituire centrali di  committenza  anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto  all'articolo  1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  regioni  possono
stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni  per  la  disciplina
dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A.  svolge  attivita'
di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale,  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n  111,  nelle  more  del
perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
dell'Osservatorio presso l'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  anche  al  fine  di
potenziare le attivita' delle centrali di  committenza,  la  predetta
Autorita', a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto  legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   fornisce   alle
amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi  di  riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi,  tra
quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul  proprio  sito  web  i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati
dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni
anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente
una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
  8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei  prezzi  di
riferimento e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di  acquisto,  come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
  9. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, e' istituito, nello  stato   di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per  l'aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento  delle
attivita' svolte dai soggetti aggregatori  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2016.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti  i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al  precedente
periodo. 
  10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio  dello  Stato
degli avanzi di gestione di cui  all'articolo  1,  comma  358,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni  2012  e  2013,
sono utilizzate, per l'anno 2014, nel limite di 5  milioni  di  euro,
oltre che per il potenziamento delle  strutture  dell'amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita'  svolte  da  Consip
S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
delle Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
3-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  A  tal  fine,  le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono  riassegnate,
con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  anche  ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi.