Art. 17 
 
 
                 Norme per la copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3,  6,  comma
2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di  euro
per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  84,60
milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.