Art. 29 
 
(Nuove norme in materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo
                      di infiltrazione mafiosa) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52
e' sostituito dai seguenti: 
  "52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la
comunicazione   e    l'informazione    antimafia    liberatoria    e'
obbligatoriamente acquisita dai  soggetti  di  cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
attraverso la consultazione, anche in  via  telematica,  di  apposito
elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi
settori. Il suddetto elenco  e'  istituito  presso  ogni  prefettura.
L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia
in cui il  soggetto  richiedente  ha  la  propria  sede.  Si  applica
l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di
esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali
essa e' stata disposta.". 
  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'articolo
1, comma  53,  della  predetta  legge  n.  190  del  2012,  procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  94,
commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.