Art. 16 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo  di  energia  che
non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e  3,  sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a  40.000
euro. Quando la  diagnosi  non  e'  effettuata  in  conformita'  alle
prescrizioni  di  cui  all'articolo  8  si   applica   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 
  2.  L'esercente  l'attivita'  di  misura  che,  nei  casi  previsti
dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita'
individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  non  fornisce  ai  clienti   finali   i   contatori
individuali aventi le caratteristiche di  cui  alla  lettera  a)  del
predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. 
  3. L'esercente  l'attivita'  di  misura  che  fornisce  sistemi  di
misurazione  intelligenti  non  conformi  alle   specifiche   fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  a
norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500  a  2.500  euro.  Le
sanzioni di cui al presente comma sono  irrogate  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 
  4.   L'esercente   l'attivita'   di   misura   che    al    momento
dell'installazione dei  contatori  non  fornisce  ai  clienti  finali
consulenza  ed  informazioni  adeguate   secondo   quanto   stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
in particolare sul loro effettivo  potenziale  con  riferimento  alla
lettura dei dati  ed  al  monitoraggio  del  consumo  energetico,  e'
soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  250  a  1500
euro. 
  5. L'impresa di fornitura del servizio di energia  termica  tramite
teleriscaldamento  o  teleraffrescamento  o  tramite  un  sistema  di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralita'  di  edifici  che
non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera  a),  entro  il  termine  ivi
previsto, e' soggetta ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
500 a 2500 euro. 
  6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore  individuale
che,  richiesta  dal  cliente  finale  che   ha   la   disponibilita'
dell'unita' immobiliare, nei casi di cui  all'articolo  9,  comma  5,
lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore
individuale di cui alla predetta  lettera  b),  e'  soggetta  ad  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500   a   2500   euro.   La
disposizione di cui al presente comma non si applica  quando  da  una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta
che l'installazione del contatore  individuale  non  e'  tecnicamente
possibile  o  non  e'  efficiente  in  termini  di  costi  o  non  e'
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 
  7. Nei  casi  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  lettera  c)  il
condominio e i clienti finali che acquistano energia per un  edificio
polifunzionale  che  non  provvedono   ad   installare   sistemi   di
termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  individuali  per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun  radiatore
posto all'interno dell'unita' immobiliare  sono  soggetti,  ciascuno,
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  a  2500  euro.  La
disposizione di cui al primo periodo non si  applica  quando  da  una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta
che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini
di costi. 
  8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal  teleraffreddamento
o da  sistemi  comuni  di  riscaldamento  o  raffreddamento  che  non
ripartisce  le  spese  in  conformita'  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 9 comma 5 lettera d). 
  9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita  di  energia
elettrica e di gas naturale al dettaglio  che  non  forniscono  nelle
fatture emesse nei confronti di clienti finali  presso  i  quali  non
sono  installati  contatori  intelligenti  le  informazioni  previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a
norma dell'articolo 9, comma 6, lettera  a),  sono  soggette  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500  euro  per  ciascuna
omissione 
  10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di  energia
elettrica e di gas  naturale  al  dettaglio  che  non  consentono  ai
clienti  finali  di  accedere  alle  informazioni  complementari  sui
consumi storici in conformita' a quanto previsto  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   a   norma
dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e'  soggetta  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. 
  11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a  2500  euro
per  ciascuna  violazione,  l'impresa  di  vendita  di   energia   al
dettaglio: 
    a) che  non  rende  disponibili,  con  le  modalita'  individuate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su
richiesta  formale  del  cliente  finale,  le  informazioni  di   cui
all'articolo 9, comma 7, lettera a); 
    b)  che  non  offre  al  cliente  finale  l'opzione  di  ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica  e  non
fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate  secondo
le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b); 
    c) che non fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le  modalita'
individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico,  unitamente  alla  fattura  le  informazioni  di  cui
all'articolo 9, comma 7, lettera c); 
    d) che non fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le  modalita'
individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da
consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili. 
  12. L'impresa di  vendita  di  energia  al  dettaglio  che  applica
specifici corrispettivi al cliente  finale  per  la  ricezione  delle
fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per  l'accesso
ai  dati  relativi  ai  consumi   e'   soggetta   ad   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione. 
  13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello
sviluppo economico. 
  14. Le sanzioni di cui ai commi  6,  7  e  8  sono  irrogate  dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano  competenti
per territorio o Enti da esse delegate. 
  15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10,  11  e  12  sono
irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico. 
  16.   Per   l'accertamento   e   l'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie da  parte  delle  autorita'  amministrative
competenti si osservano, in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,  sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico  disciplina,  con
proprio regolamento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in
materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in  modo  da
assicurare  agli  interessati  la   piena   conoscenza   degli   atti
istruttori,  il  contraddittorio  in  forma  scritta  e   orale,   la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni
decisorie. Il regolamento disciplina i casi  in  cui,  con  l'accordo
dell'impresa  destinataria  dell'atto  di  avvio   del   procedimento
sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'   procedurali
semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
  17. L'autorita' amministrativa competente,  valutati  gli  elementi
comunque in suo  possesso  e  quelli  portati  a  sua  conoscenza  da
chiunque vi abbia interesse da' avvio al  procedimento  sanzionatorio
mediante contestazione immediata o  la  notificazione  degli  estremi
della violazione. 
  18. In caso di accertata violazione delle disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  e  10  il  trasgressore  e  gli  eventuali
obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione
entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni   dalla   data   della
contestazione immediata o dalla data di  notificazione  dell'atto  di
cui al comma 17. 
  19. All'ammissione alla procedura di  regolarizzazione  di  cui  al
comma 18 e alla contestazione immediata o  alla  notificazione  degli
estremi della violazione  amministrativa  a  norma  dell'articolo  14
della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la  notifica  di
un unico atto che deve contenere: 
    a)  l'indicazione  dell'autorita'  competente;  l'oggetto   della
contestazione; l'analitica esposizione dei  fatti  e  degli  elementi
essenziali della violazione contestata; 
    b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento
e, ove diverso, dell'ufficio dove e'  possibile  presentare  memorie,
perizie e altri scritti difensivi, essere  sentiti  dal  responsabile
del procedimento sui fatti oggetto di  contestazione,  nonche'  avere
accesso agli atti; 
    c)  l'indicazione  del  termine  entro  cui  l'interessato   puo'
esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore
a trenta giorni; 
    d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi  di  cui  al
comma 18; 
    e) la possibilita' di estinguere gli illeciti  ottemperando  alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; 
    f) la menzione della possibilita', nei casi  degli  illeciti  non
diffidabili o per i quali non si  e'  ottemperato  alla  diffida,  di
effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi  dell'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento. 
  20. In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una  somma
pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7,  8
e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine  di
cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma  estingue
il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e  a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
  21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e'
effettuato con le modalita' di versamento previste  dall'articolo  19
decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa  la  compensazione
ivi  prevista.  Del  pagamento  e'  data  mensilmente   comunicazione
all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del  predetto
decreto legislativo. 
  22. Le regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle attivita' di ispezione degli  impianti  termici  di
cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e  le  ispezioni
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 
  23.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del
presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al  fondo  di   cui
all'articolo  15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi  6,
7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono  utilizzarli  per  la
gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. 
  24. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il Capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981,
          n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329,  S.O.,  e'
          cosi' rubricato: 
              "Capo I Le sanzioni amministrative 
              Sezione I Principi generali 
              Sezione II Applicazione". 
              Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, cosi' recita: 
              "Art. 14. (Contestazione e notificazione) 
              La  violazione,  quando  e'  possibile,   deve   essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto."; 
              "Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) 
              E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta
          pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista
          per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
          sia stabilito il minimo della sanzione  edittale,  pari  al
          doppio  del  relativo  importo   oltre   alle   spese   del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.". 
              Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3  luglio
          1997, n. 241 (Norme di  semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  28
          luglio 1997, n. 174, cosi' recita: 
              "Art. 19. (Modalita' di versamento mediante delega) 
              1. I versamenti  delle  imposte,  dei  contributi,  dei
          premi previdenziali ed assistenziali e delle  altre  somme,
          al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del  comma
          5. 
              2. La banca rilascia  al  contribuente  un'attestazione
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze,    recante    l'indicazione    dei    dati
          identificativi del soggetto che effettua il versamento,  la
          data, la causale e gli importi  dell'ordine  di  pagamento,
          nonche' l'impegno ad  effettuare  il  pagamento  agli  enti
          destinatari per conto del  delegante.  L'attestazione  deve
          recare altresi' l'indicazione dei crediti per  i  quali  il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 
              3. La delega deve  essere  conferita  dal  contribuente
          anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute   risultano
          totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17.  La  parte  di
          credito che non ha trovato capienza nella compensazione  e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente i dati relativi alla eseguita compensazione,  si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 
              5. Con convenzione approvata con decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo  conto  dei  termini  di  cui   all'Art.   13   del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567,  nonche'  le  penalita'  per  l'inadempimento
          degli obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e  la
          misura del compenso per il servizio  svolto  dalle  banche.
          Quest'ultima e' determinata  tenendo  conto  del  costo  di
          svolgimento del servizio, del numero dei moduli  presentati
          dal contribuente e  di  quello  delle  operazioni  in  esso
          incluse, della tipologia degli adempimenti  da  svolgere  e
          dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito   dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo'  essere
          tacitamente rinnovata. (41) 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita'  e
          termini  in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane   si
          applicano le disposizioni del presente decreto.". 
              Il testo dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 16  aprile  2013,  n.  74  (Regolamento  recante
          definizione dei criteri generali in materia  di  esercizio,
          conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione   degli
          impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
          degli edifici e per la preparazione  dell'acqua  calda  per
          usi igienici  sanitari,  a  norma  dell'art.  4,  comma  1,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          192), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  giugno  2013,
          n. 149, cosi' recita: 
              "Art. 9. (Ispezioni sugli impianti termici) 
              1.  Ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,   del   decreto
          legislativo,  le  autorita'   competenti   effettuano   gli
          accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza  delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un
          quadro di azioni che promuova  la  tutela  degli  interessi
          degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione,
          sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. 
              2.  Le  ispezioni  si   effettuano   su   impianti   di
          climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
          non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di  potenza
          termica utile nominale non minore  di  12  kW.  L'ispezione
          comprende una  valutazione  di  efficienza  energetica  del
          generatore, una  stima  del  suo  corretto  dimensionamento
          rispetto al fabbisogno energetico  per  la  climatizzazione
          invernale  ed  estiva  dell'edificio,  in  riferimento   al
          progetto dell'impianto, se disponibile,  e  una  consulenza
          sui possibili interventi atti a  migliorare  il  rendimento
          energetico    dell'impianto    in    modo    economicamente
          conveniente. 
              3.  I  risultati  delle  ispezioni  sono  allegati   al
          libretto di impianto di cui all'art. 7, comma 5. 
              4. Per gli impianti  di  climatizzazione  invernale  di
          potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW,
          alimentati a gas, metano  o  gpl  e  per  gli  impianti  di
          climatizzazione estiva di potenza  termica  utile  nominale
          compresa tra 12 e 100 kW  l'accertamento  del  rapporto  di
          controllo di efficienza energetica inviato dal  manutentore
          o    terzo    responsabile    e'    ritenuto    sostitutivo
          dell'ispezione. 
              5. In caso di affidamento  a  organismi  esterni  delle
          attivita'  di  cui  al  comma  1,  questi  devono  comunque
          soddisfare i requisiti minimi di  cui  all'Allegato  C  del
          presente decreto. 
              6. Ai sensi dell'art.  4  del  decreto  legislativo  30
          maggio 2008, n.  115,  l'Unita'  tecnica  per  l'efficienza
          energetica dell'Enea  (ENEA-UTEE)  fornisce  alle  Regioni,
          alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle
          autorita'  competenti  e  agli  organismi  esterni  che  ne
          facciano richiesta, supporto nelle attivita' di  formazione
          e   qualificazione   del   personale    incaricato    degli
          accertamenti e ispezioni degli impianti termici di  cui  al
          presente articolo. 
              7. Le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali,
          ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati,
          assolvono i compiti di cui al presente articolo,  accertano
          la  rispondenza   alle   norme   contenute   nel   presente
          provvedimento   degli   impianti   termici   presenti   nel
          territorio  di  competenza  e,  nell'ambito  della  propria
          autonomia, con provvedimento  reso  noto  alle  popolazioni
          interessate, stabiliscono le modalita'  per  l'acquisizione
          dei  dati  necessari  alla  costituzione  di   un   sistema
          informativo  relativo  agli   impianti   termici   e   allo
          svolgimento dei propri compiti. 
              8. Le Regioni, le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano     o     l'organismo     incaricato     provvedono
          all'accertamento dei rapporti di  controllo  di  efficienza
          energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la  necessita',
          si attivano presso i responsabili degli impianti  affinche'
          questi  ultimi  procedano  agli  adeguamenti  eventualmente
          necessari. 
              9.   Ai   fini   degli   obiettivi   di   miglioramento
          dell'efficienza energetica, le ispezioni  sono  programmate
          in base ai seguenti criteri e priorita': 
              a) impianti per cui non sia pervenuto  il  rapporto  di
          controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
          accertamento siano emersi elementi di criticita'; 
              b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere
          con anzianita' superiore a 15 anni; 
              c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido
          o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100
          kW: ispezioni sul 100 per cento degli  impianti,  ogni  due
          anni; 
              d) impianti dotati di macchine frigorifere con  potenza
          termica utile nominale superiore ai 100 kW:  ispezioni  sul
          100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; 
              e) impianti dotati di  generatori  a  gas  con  potenza
          termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati
          di generatori a combustibile liquido o solido  con  potenza
          termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW:  ispezioni
          sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni; 
              f) gli impianti, di cui all'art.  8,  comma  7,  per  i
          quali dai rapporti di controllo dell'efficienza  energetica
          risulti la non riconducibilita' a  rendimenti  superiori  a
          quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto. 
              10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province
          autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono
          al Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza
          e manutenzione degli impianti  termici  nel  territorio  di
          propria  competenza,  con  particolare   riferimento   alle
          risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo  biennio.
          La  relazione  e'  aggiornata   con   frequenza   biennale.
          Convenzionalmente il periodo di riferimento della  stagione
          termica e' fissato come inizio al primo agosto di ogni anno
          e termine al 31 luglio dell'anno successivo.".