Art. 22 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  e
efficienza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  di
farlo osservare. 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                             Giovannini 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 
Ufficio di controllo preventivo sugli  atti  del  MIUR,  MIBAC,  Min.
Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2923 
Con delibera n. SCCLEG/17/2014/PREV e' stato ammesso al visto e  alla
conseguente registrazione con espunzione dei seguenti punti: 
- nelle premesse il sesto "Visto" e il primo "Ritenuta"; 
- all'art. 2, per intero il comma 3; 
- all'art. 3, la lett. l) del comma 2 e per intero il comma 3; 
- all'art. 17, la postilla identificata con i due **; 
- l'art. 19, nella sua totalita'. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   decreto
          legislativo n. 300 del 1999, si vedano note all'art. 18.