Art. 22 Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e efficienza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 Ufficio di controllo preventivo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2923 Con delibera n. SCCLEG/17/2014/PREV e' stato ammesso al visto e alla conseguente registrazione con espunzione dei seguenti punti: - nelle premesse il sesto "Visto" e il primo "Ritenuta"; - all'art. 2, per intero il comma 3; - all'art. 3, la lett. l) del comma 2 e per intero il comma 3; - all'art. 17, la postilla identificata con i due **; - l'art. 19, nella sua totalita'.
Note all'art. 22: Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano note all'art. 18.