Art. 17
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo
sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e
trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica
di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito
degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo
12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone
al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da
approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai
sensi del comma 6 del presente articolo.
3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al
comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle
fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e
controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione
allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della
programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per
la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso
i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i principi
stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali,
salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle
altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti
dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi
rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione
di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e
organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi
aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con
soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo'
realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di
selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza,
per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di
cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un
limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia
adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi
civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia,
trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione
contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione
europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente
legge.
7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione
del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore
dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel
limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o
sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito
territoriale di competenza delle stesse, utilizzando
prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del
Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia
dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre
amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse
finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia,
nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2,
nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto
comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le
sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero
e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro
delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi
missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in
conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia
mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con
le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura
il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo
sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella
quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di
cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in
particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore
dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara,
l'indicazione degli aggiudicatari.
10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella
realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i
soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che
intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo
beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di
sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto
della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello
vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile,
se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il
personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di
cui all'articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato
lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e
le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad
essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la
realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni
per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese
quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle
attivita';
d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e
per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo
19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri
soggetti di cui all'articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le
rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per
assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte
dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi
pubblici italiani nei Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di
dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi
servizio;
i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in
corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;
l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e
delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno
della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti,
in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro
designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese
effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un
efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei
principi di economicita', efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel
sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.
Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, reca: "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»".
- Il testo dell'articolo 204 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali. Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su parere della commissione di cui
all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per
oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di
cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che il
personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo
186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.".
- Il testo dell'articolo 170, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e'
il seguente:
"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.".
- Il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 31. (Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
del personale, e l'organizzazione di ciascuna
rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare
di I categoria sono determinate dall'azione specifica che
rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici.".
- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
"Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). - La
Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.".
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
"Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".