Art. 18
Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo
1. All'Agenzia e' attribuita autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni,
secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le
amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le
prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,
supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita', debitamente
accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta
gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto conformemente ai
principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa
di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attivita' che,
in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi
internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.".
- Il testo dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e' il seguente:
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto
della popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettivita' nazionale o di
paesi del terzo mondo".
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, reca:
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili".