Art. 20
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si
provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e
responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni
riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei
strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e
i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in
riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza
politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle
organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta
relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli
articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli
obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di
valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie
dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato
congiunto di cui all'articolo 21.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".