Art. 21
Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione
allo sviluppo.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale o dal vice ministro della
cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale per
la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso
partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive
strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del
giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di
rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano
anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
esso partecipano altresi', senza diritto di voto, un rappresentante
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli
ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle
associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al
Comitato non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva
tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni
di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul
fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e
27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e
aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla
presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di
importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.