Art. 10 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2,  e  dall'articolo
6, commi 1 e 2, pari a  euro  122.700.000  per  l'anno  2014  e  euro
10.683.060  a  decorrere  dall'anno  2015,   si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  degli  introiti  di   cui
all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti
all'Erario. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8,  comma  1,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo utilizzando l'apposito  accantonamento  relativo  al
Ministero dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.