Art. 12 
 
Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di
cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio  e  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi  all'ufficiale  dello
                            stato civile. 
 
  1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato
civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui
e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo  3,  primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti
personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far
cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si
procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio.  L'accordo  non  puo'  contenere  patti  di   trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al
presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali
che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio. 
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le
parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta
la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di
cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta
la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della
conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di
scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
642». 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.