Art. 13 
 
                 (Misure a favore dei project bond) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 157: 
  1) al comma 1, le  parole  "del  regolamento  di  attuazione"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "dell'articolo  100";  dopo  le  parole:
"decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58"  sono  inserite  le
seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso
tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed  altri
soggetti giuridici controllati da investitori  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole:  "sono  nominativi"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le
parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a  2420  del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano  gli
articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415  a  2420  del  codice
civile"; 
  2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di
offerta deve"; 
  3)  al  comma  3,   dopo   le   parole:   "avvio   della   gestione
dell'infrastruttura da parte del  concessionario"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei  titoli
medesimi"; 
  4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  "4-bis  Le  garanzie,
reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni  di
credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i  titoli
di debito possono essere costituite in favore  dei  sottoscrittori  o
anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in
nome e per conto dei sottoscrittori tutti i  diritti,  sostanziali  e
processuali, relativi alle garanzie medesime. 
  4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non  pregiudicano
quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente  decreto  in
relazione  alla  facolta'  del  contraente   generale   di   emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito"; 
  b) all'articolo 159: 
  1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono inserite
le seguenti:  "ivi  inclusi  i  titolari  di  obbligazioni  e  titoli
similari emessi dal concessionario"; 
  2) al comma 2-bis le parole:  "di  progetto  costituite  per"  sono
eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di"; 
  c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che finanziano" sono
inserite le seguenti: "o  rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,  anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli  similari,";  dopo
le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi  inclusi  i
crediti,". 
  d) All'articolo 160-ter, comma  6,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole "Il contratto  individua,  anche  a  salvaguardia  degli  enti
finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei  titolari  di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto". 
  2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono  i  titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o  anche  di  un  loro  rappresentante  che  sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i  diritti,  sostanziali  e  processuali,  relativi   alle   garanzie
medesime.". 
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Le  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  parte
delle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali   surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a  tali  emissioni,  nonche'  i  trasferimenti  di   garanzie   anche
conseguenti alla cessione delle predette  obbligazioni  e  titoli  di
debito,  sono  soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali in misura fissa  di  cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.". 
  b) il comma 4 e' abrogato.