Art. 14 
 
                         (Norma overdesign) 
 
  1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle  opere
pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano  livelli  di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal  diritto  europeo  e
prescritti  dagli  Organi  comunitari,  senza  che  le  stesse  siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una  analisi
di  sostenibilita'   economica   e   finanziaria   per   il   gestore
dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in  termini
di relativi tempi di attuazione.