Art. 17 
 
 
Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU
                        Pilot n. 4738/13/ENTR 
 
  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  19  maggio  1958,  n.
719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con  il
nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale  agrume
si richiamino, devono avere un contenuto  di  succo  di  arancia  non
inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo  di
arancia concentrato o disidratato  in  polvere,  fatte  salve  quelle
destinate alla  commercializzazione  verso  altri  Stati  dell'Unione
europea o verso gli altri Stati  contraenti  l'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo, nonche' verso Paesi terzi. 
  2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, sono abrogati. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  a  decorrere  dal
dodicesimo mese successivo al perfezionamento,  con  esito  positivo,
della procedura di notifica alla Commissione europea ai  sensi  della
direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, di cui e'  data  notizia  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi  del
comma 1, prodotte anteriormente alla data  di  inizio  dell'efficacia
delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate
fino all'esaurimento delle scorte. 
 
          Note all'art. 17: 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la
          disciplina igienica della produzione e del commercio  delle
          acque gassate e delle bibite  analcooliche  gassate  e  non
          gassate  confezionate  in  recipienti  chiusi),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24  luglio  1958,  n.  178,  cosi'
          recita: 
              "Art. 4. 
              Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di  uno  o
          piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone,  il
          mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca  e  simili)  o
          recanti denominazioni che  a  tali  frutta  si  richiamino,
          debbono essere preparate con il succo naturale  concentrato
          o liofilizzato o sciroppato del frutto o  delle  frutta  di
          cui alla denominazione. 
              Le bibite analcooliche preparate con il succo  di  piu'
          specie di frutta debbono riportare sulle etichette  i  nomi
          delle relative frutta. 
              L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di  succhi,
          di estratti o di essenze  naturali  provenienti  da  agrumi
          diversi da quello di cui alla denominazione, e'  consentita
          soltanto alle bibite analcooliche preparate  con  succo  di
          «arancio» o «limone» o «mandarino». 
              E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali
          provenienti da altre parti  delle  frutta  impiegate  nella
          preparazione. 
              Le bibite di cui al presente  articolo  debbono  avere,
          per ogni 100  cc.,  un  contenuto  di  succo  naturale  non
          inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente  di  succo
          concentrato o liofilizzato  o  sciroppato.  La  percentuale
          complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla
          etichetta.": 
              Il testo dei commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo  8
          del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute),  abrogati  dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13
          settembre 2012, n. 214. 
              La direttiva 98/34/CE Direttiva del Parlamento  europeo
          e del Consiglio che prevede  una  procedura  d'informazione
          nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione e' pubblicata nella  G.U.C.E.  21  luglio
          1998, n. L 204.