Art. 18 
 
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
  oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI. 
  1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'indicazione dell'origine delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo e con diversa e piu' evidente  rilevanza  cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione  di
vendita»; 
  b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono
aggiunte le seguenti: «o vergini»; 
  c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in
modo che il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza  che  la
confezione sia aperta  o  alterata  e  provvisti  di  un  sistema  di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l'esaurimento  del
contenuto originale indicato nell'etichetta»; 
  d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»; 
  e) all'articolo  16,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali». 
  2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le parole:  «alchil  esteri  piu'  metil  alchil
esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri». 
 
          Note all'art. 18: 
              Il testo degli articoli 1, 4, 7 e  16  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e  la  trasparenza
          della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26. come  modificato
          dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 1. Modalita' per l'indicazione di origine 
              1.  L'indicazione  dell'origine  degli  oli  di   oliva
          vergini prevista dall'articolo 4 del decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre
          2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
          gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente  visibile  e
          chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore   del
          recipiente, in modo da  essere  distinguibile  dalle  altre
          indicazioni e dagli altri segni grafici. 
              2. L'indicazione dell'origine di  cui  al  comma  1  e'
          stampata sul recipiente o sull'etichetta ad  esso  apposta,
          in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
          mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
          i caratteri stampati e lo sfondo. 
              3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
          comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
          della denominazione di vendita dell'olio di oliva  vergine,
          nel  medesimo  campo  visivo  e  nella  medesima  rilevanza
          cromatica. 
              4. L'indicazione dell'origine delle miscele di  oli  di
          oliva originari di piu' di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o di  un  Paese  terzo,  conforme  all'articolo  4,
          paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione
          n. 29/2012 della Commissione, del  13  gennaio  2012,  deve
          essere stampata ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente
          articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza  cromatica
          rispetto  allo  sfondo,  alle  altre  indicazioni  e   alla
          denominazione di vendita." 
              "Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli 
              1.  Una  pratica   commerciale   e'   ingannevole,   in
          conformita' agli articoli 21  e  seguenti  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, quando  contiene  indicazioni  che,  anche  attraverso
          diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica
          zona geografica di origine degli oli vergini di  oliva  non
          corrispondente alla effettiva  origine  territoriale  delle
          olive. 
              2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale  che,
          omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di
          origine degli oli di  oliva  vergini,  puo'  ingenerare  la
          convinzione che le olive utilizzate  siano  di  provenienza
          territoriale diversa da quella effettiva. 
              3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche
          agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o  vergini
          e  comunque  indicare  attributi  positivi   non   previsti
          dall'allegato XII in materia di  valutazione  organolettica
          dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)  n.
          2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e successive
          modificazioni." 
              "Art.   7.   Termine   minimo   di   conservazione    e
          presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi 
              1. Il termine minimo di conservazione  entro  il  quale
          gli oli di oliva  vergini  conservano  le  loro  proprieta'
          specifiche in adeguate condizioni di trattamento  non  puo'
          essere  superiore   a   diciotto   mesi   dalla   data   di
          imbottigliamento  e  va  indicato  con  la   dicitura   «da
          consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. 
              2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni  nei
          pubblici esercizi, fatti salvi  gli  usi  di  cucina  e  di
          preparazione  dei  pasti,  devono  essere   presentati   in
          contenitori  etichettati   conformemente   alla   normativa
          vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in  modo
          che il contenuto non possa essere modificato senza  che  la
          confezione sia aperta o alterata e provvisti di un  sistema
          di protezione  che  non  ne  permetta  il  riutilizzo  dopo
          l'esaurimento    del    contenuto    originale     indicato
          nell'etichetta. 
              3. La violazione del divieto di cui  ai  commi  1  e  2
          comporta l'applicazione al titolare del pubblico  esercizio
          di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e
          la confisca del prodotto. 
              4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
          2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati." 
              "Art. 16. Obbligo di costituzione e  aggiornamento  del
          fascicolo aziendale 
              1. Al fine  di  garantire  la  piena  rintracciabilita'
          delle produzioni nazionali  destinate  al  commercio  e  di
          prevenire eventuali frodi, e'  obbligatorio,  per  tutti  i
          produttori  di  oli  vergini,  extravergini   e   lampanti,
          costituire e aggiornare il fascicolo  aziendale,  ai  sensi
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  e  del   decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99.  In  caso  di  mancata
          ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non  possono
          essere destinate al commercio. 
              2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
          l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
          pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato,  alle  imprese
          riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
          carico e scarico, previsto dal decreto del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio
          2010, di olive o  oli  di  produttori  che  non  rispettano
          l'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
          euro a 3.000 euro, nonche'  la  sanzione  accessoria  della
          sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a  sei
          mesi.". 
              Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 43. potere sanzionatorio in materia  di  Made  in
          Italy 
              1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
              «49-quater.   Le   Camere   di   commercio    industria
          artigianato  ed  agricoltura  territorialmente   competenti
          ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  ai  fini  dell'irrogazione  delle
          sanzioni pecuniarie amministrative  di  cui  al  precedente
          comma 49-bis.». 
              1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
          di oliva e  di  assicurare  la  corretta  informazione  dei
          consumatori,  in  fase  di  controllo  gli  oli  di   oliva
          extravergini che sono etichettati con la dicitura  "Italia"
          o "italiano", o che comunque evocano  un'origine  italiana,
          sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
          presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi
          ed etil esteri degli acidi grassi  minore  o  uguale  a  30
          mg/kg. Il superamento dei  valori,  salve  le  disposizioni
          penali vigenti, comporta l'avvio  automatico  di  un  piano
          straordinario di sorveglianza dell'impresa da  parte  delle
          Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
              1-bis.1.  Al  fine  di  assicurare  ai  consumatori  la
          possibilita'  di  individuare  gli   oli   che   presentano
          caratteristiche migliori di qualita', per  gli  anni  2013,
          2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e  di
          analisi degli oli di oliva vergini nella  cui  designazione
          di origine  sia  indicato  il  riferimento  all'Italia,  le
          autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
          di etil esteri esteri  rendono  note  le  risultanze  delle
          analisi, che sono pubblicate ed aggiornate  mensilmente  in
          un'apposita sezione  del  portale  internet  del  Ministero
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali.
          All'attuazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
          comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  (CEE)
          n.  2568/91  della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e
          successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
          organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
          comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
          considerano conformi alla categoria dichiarata  qualora  lo
          stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
          e' effettuata da un comitato di  assaggiatori  riconosciuti
          ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  26  aprile
          2012, e iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  6  del
          medesimo decreto.  Essa  e'  obbligatoriamente  disposta  e
          valutata a fini probatori nei procedimenti  giurisdizionali
          nell'ambito  dei   quali   debba   essere   verificata   la
          corrispondenza  delle  caratteristiche  del  prodotto  alla
          categoria di oli di oliva dichiarati. 
              1-ter.1. Il capo del comitato  di  assaggiatori  e'  il
          responsabile  dell'organizzazione   e   del   funzionamento
          dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito  di
          convocare  gli  assaggiatori  nel  giorno   e   nell'orario
          stabiliti per intervenire alla prova. Egli e'  responsabile
          dell'inventario degli utensili, della loro  pulizia,  della
          preparazione e codificazione dei campioni per  eseguire  la
          prova. 
              1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
          comma 1-ter, le analisi sono effettuate su  identici  lotti
          di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni  in
          base alle seguenti modalita': 
              a)  la  quantita'  di  campioni  contenuta  in  ciascun
          bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
              b) i campioni di  olio  per  l'assaggio  nei  bicchieri
          devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
              1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad  una  prova
          organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere
          iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter,  deve
          altresi': 
              a) essersi astenuto dal fumo da  almeno  trenta  minuti
          prima dell'ora stabilita per la prova; 
              b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o  saponi  il
          cui  odore  persista  al  momento  della   prova,   nonche'
          sciacquare e asciugare le mani ogni  volta  sia  necessario
          per eliminare qualsiasi odore; 
              c) non aver ingerito alcun alimento  da  almeno  un'ora
          prima dell'assaggio. (194) 
              1-ter.4.  Qualora  l'assaggiatore,  al  momento   della
          prova, si trovi in condizioni di  inferiorita'  fisiologica
          tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
          in   condizioni   psicologiche   alterate,    deve    darne
          comunicazione al capo del comitato,  il  quale  ne  dispone
          l'esonero dal lavoro. 
              1-ter.5.  Ai   fini   della   validita'   delle   prove
          organolettiche e'  redatto  un  verbale  dal  quale  devono
          risultare i seguenti elementi: 
              a) numero del verbale; 
              b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
              c) descrizione delle partite di olio,  con  riferimento
          al quantitativo, alla provenienza  del  relativo  prodotto,
          alla tipologia, ai recipienti; 
              d)  nominativo  del  capo  del  comitato  di   assaggio
          responsabile della preparazione e della  codificazione  dei
          campioni  ai  sensi  dell'allegato  XII   in   materia   di
          valutazione organolettica dell'olio di  oliva  vergine,  di
          cui al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della  Commissione
          dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
              e) attestazione dei requisiti dei campioni  di  cui  al
          comma 1-ter.2; 
              f)   nominativi   delle   persone    che    partecipano
          all'accertamento come assaggiatori; 
              g)   dichiarazione   attestante   il   rispetto   delle
          condizioni per intervenire in una  prova  organolettica  di
          cui al comma 1-ter.3; 
              h) orario di inizio e di chiusura  della  procedura  di
          prova. 
              1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
          si intende il luogo di coltivazione o di allevamento  della
          materia prima agricola utilizzata nella produzione e  nella
          preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta  la
          trasformazione sostanziale». 
              1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «la promozione del sistema  italiano  delle
          imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
          del ''Made in Italy''».