Art. 18
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI.
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di
vendita»;
b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono
aggiunte le seguenti: «o vergini»;
c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,
devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del
contenuto originale indicato nell'etichetta»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola:
«produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali».
2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri piu' metil alchil
esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».
Note all'art. 18:
Il testo degli articoli 1, 4, 7 e 16 della legge 14
gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza
della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26. come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 1. Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva
vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre
indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e'
stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta,
in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine,
nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza
cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di
oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione
n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve
essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla
denominazione di vendita."
"Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in
conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso
diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica
zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non
corrispondente alla effettiva origine territoriale delle
olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che,
omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di
origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la
convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza
territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche
agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini
e comunque indicare attributi positivi non previsti
dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica
dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e successive
modificazioni."
"Art. 7. Termine minimo di conservazione e
presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale
gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta'
specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo'
essere superiore a diciotto mesi dalla data di
imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da
consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, devono essere presentati in
contenitori etichettati conformemente alla normativa
vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo
che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema
di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo
l'esaurimento del contenuto originale indicato
nell'etichetta.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2
comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio
di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e
la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati."
"Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita'
delle produzioni nazionali destinate al commercio e di
prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i
produttori di oli vergini, extravergini e lampanti,
costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata
ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono
essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della
sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei
mesi.".
Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 43. potere sanzionatorio in materia di Made in
Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria
artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente
comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
di oliva e di assicurare la corretta informazione dei
consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva
extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia"
o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana,
sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi
ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30
mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni
penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano
straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle
Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai
sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la
possibilita' di individuare gli oli che presentano
caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013,
2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di
analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione
di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
di etil esteri esteri rendono note le risultanze delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in
un'apposita sezione del portale internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente
comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e
successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo
stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile
2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e
valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la
corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla
categoria di oli di oliva dichiarati.
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il
responsabile dell'organizzazione e del funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di
convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario
stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile
dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della
preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la
prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti
di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in
base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun
bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri
devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere
iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve
altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti
prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il
cui odore persista al momento della prova, nonche'
sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario
per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora
prima dell'assaggio. (194)
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della
prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica
tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone
l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove
organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono
risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento
al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto,
alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio
responsabile della preparazione e della codificazione dei
campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di
valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al
comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano
all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle
condizioni per intervenire in una prova organolettica di
cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di
prova.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la
trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle
imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
del ''Made in Italy''».