Art. 11 
 
 
Assistenza nelle stazioni  di  autobus  designate  e  a  bordo  degli
                               autobus 
 
  1. Il vettore o l'ente di  gestione  della  stazione,  che  violano
l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo
13 del regolamento, sono  soggetti  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. 
  2. Il vettore, l'ente  di  gestione  della  stazione,  l'agente  di
viaggio o l'operatore  turistico,  che  violano  gli  obblighi  sulle
condizioni  di   prestazione   dell'assistenza   alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta di cui all'articolo  14,  paragrafi
3,  4  e  5  del  regolamento,  sono   soggetti   ad   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.