Art. 8 
 
 
                        Diritto al trasporto 
 
  1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore  turistico,  salvo
ricorrano le  ragioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  1,  del
regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere
o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona
per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  500  a  euro  5.000.  La
medesima sanzione si  applica  quando,  ai  sensi  dell'articolo  10,
paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di  applicarsi  le
ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonche'  quando,
ai   sensi   dell'articolo   10,   paragrafo   4,   secondo    comma,
l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente.