Art. 8 Diritto al trasporto 1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonche' quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente.