Art. 9 
 
 
                     Divieto di oneri aggiuntivi 
 
  1. Il vettore, l'agente di  viaggio  e  l'operatore  turistico  che
offrono  alle  persone  con  disabilita'  o   a   mobilita'   ridotta
prenotazioni e biglietti con  oneri  aggiuntivi  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.