Art. 11
Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti
1. L'attivita' disciplinata dal titolo II puo' essere esercitata
senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1,
t.u.b., dai seguenti soggetti:
a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica;
b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,
n. 3818;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla
trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991,
n. 381.
2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere
l'attivita' di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte di chi e' responsabile della gestione dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1;
b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto
dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a titolo esclusivo o
congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia obiettivi di
inclusione sociale e finanziaria;
c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo
di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di
onorabilita' previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice
civile.
3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di
beni o servizi del soggetto finanziatore.
4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica l'articolo 5,
ad eccezione dei commi 6 e 7.
5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi,
commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti
concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero
recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente
pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai
fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma
tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il
tasso massimo individuato dal presente comma.
Note all'art. 11:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note
alle premesse.
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale
delle societa' di mutuo soccorso) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».».
- La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 dicembre 1991, n. 283.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2399 del
codice civile:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
2 della citata legge n. 108 del 1996 vedasi in note
all'art. 5.