Art. 21 
 
 
              Comunicazione delle operazioni intercorse 
                        con paesi black list 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «comunicano  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente  per
via telematica all'Agenzia delle entrate»; 
  b) le parole: «di importo superiore a  euro  500»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e'  superiore  ad
euro 10.000». 
  2. Le modifiche di cui al comma  1  si  applicano  alle  operazioni
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
poste in essere nell'anno solare in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo del dell'art. 1, del decreto-legge 25  marzo
          2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e  finanziarie
          in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
          nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei  cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
          convertito  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,   come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere») 
              1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella
          forma dei cosiddetti «caroselli»  e  «cartiere»,  anche  in
          applicazione delle nuove regole europee sulla  fatturazione
          elettronica, i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  comunicano   annualmente   per   via   telematica
          all'Agenzia delle  entrate,  secondo  modalita'  e  termini
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, tutte  le  cessioni
          di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  il  cui  importo
          complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000  effettuate
          e ricevute, registrate  o  soggette  a  registrazione,  nei
          confronti di operatori economici aventi sede,  residenza  o
          domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  in  data  4   maggio   1999,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 107  del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
          l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
          medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
          stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine  di  prevenire
          fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,  l'obbligo
          puo' essere inoltre esteso anche  a  Paesi  cosiddetti  non
          black list, nonche' a specifici settori di  attivita'  e  a
          particolari tipologie di soggetti. 
              3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma
          1, ovvero per la loro effettuazione con dati  incompleti  o
          non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
          cui all'art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non  si  applica
          l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
          e successive modificazioni. 
              4.  Ai  fini  del  contrasto  degli  illeciti   fiscali
          internazionali e  ai  fini  della  tutela  del  diritto  di
          credito dei  soggetti  residenti,  con  decorrenza  dal  1°
          maggio  2010,  anche   la   comunicazione   relativa   alle
          deliberazioni  di  modifica  degli  atti  costitutivi   per
          trasferimento all'estero della sede sociale delle  societa'
          nonche'  tutte  le  comunicazioni   relative   alle   altre
          operazioni  straordinarie,  quali  conferimenti  d'azienda,
          fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
          dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
          all'art.  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, nei confronti  degli  Uffici  del  Registro  imprese
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Istituto
          nazionale  per  la  previdenza  sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro. 
              5. Per gli stessi fini di cui ai commi da  1  a  4,  le
          disposizioni contenute negli articoli 15 e 17  della  legge
          26 luglio 1984, n. 413,  e  nell'art.  156,  comma  9,  del
          codice della navigazione, si applicano  anche  all'Istituto
          di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA)   e
          all'Agenzia delle entrate. Con riferimento  a  quest'ultima
          il previo accertamento di cui all'art. 15  della  legge  26
          luglio 1984, n. 413, deve intendersi  riferito  all'assenza
          di carichi  pendenti  risultanti  dall'Anagrafe  tributaria
          concernenti violazioni degli obblighi relativi  ai  tributi
          dalla stessa amministrati,  ovvero  alla  prestazione,  per
          l'intero ammontare di detti carichi,  di  idonea  garanzia,
          mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
          di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto
          o impresa di  assicurazione,  fino  alla  data  in  cui  le
          violazioni  stesse  siano  definitivamente   accertate.   I
          crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'art. 2778,
          primo comma, numero 8), del codice civile  sono  collocati,
          per l'intero ammontare, tra quelli indicati  al  numero  1)
          del primo comma del medesimo articolo. 
              6-6.quinquies (Omissis).».