Art. 24 
 
 
               Termini di presentazione della denuncia 
             dei premi incassati dagli operatori esteri 
 
  1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961,  n.  1216,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di
ciascun anno,  con  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed
accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi
stessi per categoria e per  aliquota  applicabile.  Si  applicano  al
rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»; 
    b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
imprese assicuratrici che  operano  nel  territorio  dello  Stato  in
regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano  di  un
rappresentante fiscale, presentano entro  il  31  maggio  di  ciascun
anno, con le modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed  accessori
incassati nell'anno solare precedente, distinguendo  i  premi  stessi
per  categoria  e  per  aliquota   applicabile.   Si   applicano   al
rappresentante  fiscale  eventualmente   nominato   le   disposizioni
dell'articolo 9.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961,
          n.  1216  (Nuove  disposizioni  tributarie  in  materia  di
          assicurazioni private e di contratti vitalizi),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2  dicembre  1961,  n.  299,  come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 4-bis (Imposta sui  premi  dovuta  sui  contratti
          conclusi da imprese che operano in  libera  prestazione  di
          servizi).  -  1.  Le  imprese  che  intendono  operare  nel
          territorio  della  Repubblica  in  libera  prestazione   di
          servizi devono nominare un rappresentante fiscale  ai  fini
          del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29  ottobre
          1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi
          relativi ai contratti conclusi. 
              2.  Il  rappresentante  deve  avere  la  residenza  nel
          territorio dello Stato e la nomina deve  essere  comunicata
          al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma  e
          all'ISVAP. 
              3. Le imprese di cui al comma  1,  che  dispongono  nel
          territorio della Repubblica  di  un  proprio  stabilimento,
          possono far  svolgere  da  tale  stabilimento  le  funzioni
          attribuite al rappresentante fiscale. 
              4. Il rappresentante fiscale deve tenere  un  registro,
          in cui vengono elencati distintamente i  contratti  assunti
          dall'impresa in regime di stabilimento  e  di  liberta'  di
          prestazione di servizi con l'indicazione  per  ciascuno  di
          essi delle  generalita'  del  contraente,  del  numero  del
          contratto,  della  data  di  decorrenza  e  di  quella   di
          scadenza,   della   natura    del    rischio    assicurato,
          dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate,
          dell'aliquota di imposta e  dell'ammontare  di  questa.  Il
          registro deve  essere  tenuto  in  ordine  cronologico  con
          riguardo alla data di incasso del premio, o della  rata  di
          premio, e i contratti vanno inclusi nel registro  entro  il
          mese successivo alla predetta data. Il rappresentante  deve
          tenere anche una copia di ciascun contratto. 
              5. Il rappresentante fiscale deve presentare  entro  il
          31 maggio di ciascun anno, con le modalita'  stabilite  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  la
          denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno  solare
          precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per
          aliquota  applicabile.  Si  applicano   al   rappresentante
          fiscale le disposizioni dell'art. 9. 
              6.  Si   applicano   al   rappresentante   fiscale   le
          disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non   si
          applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale
          negli Stati dell'Unione europea ovvero  negli  Stati  dello
          Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio
          di informazioni. Le imprese assicuratrici che  operano  nel
          territorio dello Stato in regime di libera  prestazione  di
          servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale,
          presentano entro il 31  maggio  di  ciascun  anno,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  ed
          accessori   incassati    nell'anno    solare    precedente,
          distinguendo i premi stessi per categoria  e  per  aliquota
          applicabile.  Si  applicano   al   rappresentante   fiscale
          eventualmente nominato le disposizioni dell'art. 9.». 
              - Il testovigente del richiamato art.  9  della  citata
          legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e' il seguente: 
              «Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli  assicuratori
          debbono versare all'ufficio  del  registro  entro  il  mese
          solare successivo l'imposta dovuta sui premi  ed  accessori
          incassati  in  ciascun  mese  solare,   nonche'   eventuali
          conguagli  dell'imposta  dovuta  sui  premi  ed   accessori
          incassati nel secondo  mese  precedente.  Per  i  premi  ed
          accessori incassati nel mese di novembre, nonche'  per  gli
          eventuali conguagli relativi al mese di ottobre,  l'imposta
          deve essere versata entro  il  20  dicembre  successivo.  I
          versamenti  cosi'  effettuati  vengono   scomputati   nella
          liquidazione definitiva di cui al comma 4. 
              1-bis.  Entro  il  16  maggio   di   ogni   anno,   gli
          assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto  una
          somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
          precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella
          relativa  alle  assicurazioni  contro  la   responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore;
          per  esigenze   di   liquidita'   l'acconto   puo'   essere
          scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio,  dai
          versamenti previsti dal comma 1. 
              2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli  assicuratori
          debbono  presentare  all'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso  la
          quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
          denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed  accessori
          incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e'  dovuta
          l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
          le risultanze del registro medesimo. 
              3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita' al modello stabilito con decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con quello  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. 
              4. Sulla base della  denuncia  l'ufficio  del  registro
          procede entro il 15  giugno  alla  liquidazione  definitiva
          dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare  del
          residuo debito o dell'eccedenza di  imposta,  eventualmente
          risultante dalla  predetta  liquidazione  definitiva,  deve
          essere computato nel primo versamento mensile successivo  a
          quello della  comunicazione  della  liquidazione  da  parte
          dell'ufficio del registro. 
              5. L'importo da pagare e' arrotondato alle  mille  lire
          superiori se le ultime tre cifre  superano  le  cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».