Art. 25 
 
 
                Sanzioni per omissione o inesattezza 
               dati statistici degli elenchi intrastat 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo  9
del regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  n.
638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le  sanzioni  amministrative
alle sole imprese che rispondono ai requisiti  indicati  nei  decreti
del  Presidente  della  Repubblica  emanati  annualmente   ai   sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali  la  mancata
fornitura dei dati  si  configura  come  violazione  dell'obbligo  di
risposta,  ai  sensi  degli  articoli  7  e  11  del  citato  decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le  sanzioni  sono  applicate  una  sola
volta per ogni elenco  intrastat  mensile  inesatto  o  incompleto  a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o  riportate  in  modo
errato nell'elenco stesso.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo  del  dell'art.  34,  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41 (Misure  urgenti  per  il  risanamento
          della finanza  pubblica  e  per  l'occupazione  nelle  aree
          depresse), convertito dalla legge 22  marzo  1995,  n.  85,
          come modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 34  (Elenchi  riepilogativi).  -  1.  Gli  uffici
          abilitati a ricevere gli  elenchi  riepilogativi  ai  sensi
          dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427,  e  quelli  incaricati  del  controllo  degli
          elenchi stessi, se  rilevano  omissioni,  irregolarita'  od
          inesattezze    nella    loro    compilazione,    provvedono
          direttamente all'integrazione o  alla  correzione,  dandone
          notizia   al   contribuente;   se   rilevano   la   mancata
          presentazione  di  tali  elenchi  ovvero   non   hanno   la
          disponibilita' dei dati esatti, inviano  richiesta  scritta
          al contribuente invitandolo a presentare entro un  termine,
          comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi  ad  un
          ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare  all'ufficio
          richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
          irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 
              2. 
              3. 
              4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
          dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   previa
          comunicazione da parte della Guardia  di  finanza  o  degli
          altri  uffici  abilitati  dell'Amministrazione  finanziaria
          delle   violazioni    da    essi    rilevate.    Ai    fini
          dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita'  di
          cui ai commi precedenti e per le relative  controversie  si
          applicano le disposizioni previste dagli articoli  51,  52,
          59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Gli
          uffici doganali possono  altresi'  effettuare  i  controlli
          necessari per  l'accertamento  delle  anzidette  violazioni
          nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel  corso
          dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui  agli
          articoli 51 e 52 del medesimo  decreto.  Le  autorizzazioni
          per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
          cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal  Direttore
          regionale. 
              5. Per l'omissione o  l'inesattezza  dei  dati  di  cui
          all'art. 9 del regolamento (CE) del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si  applicano
          le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono
          ai requisiti indicati  nei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'art. 7,  comma
          1, del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata
          fornitura   dei   dati   si   configura   come   violazione
          dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli  7  e  11
          del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni
          sono applicate una sola volta  per  ogni  elenco  intrastat
          mensile inesatto o incompleto a prescindere dal  numero  di
          transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco
          stesso. 
              6. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge
          30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  ed  il  comma  4
          dell'art.  6,  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,
          n. 75.». 
              -  Il  testo  vigente  del  richiamato   art.   9   del
          Regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 638/2004 (Regolamento del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativo   alle
          statistiche comunitarie degli  scambi  di  beni  tra  Stati
          membri e che abroga il regolamento  (CEE)  n.  3330/91  del
          Consiglio), pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004,  n.  L
          102, e' il seguente: 
              «Art. 9  (Dati  da  rilevare  nel  quadro  del  sistema
          Intrastat).  -  1.  Le  autorita'  nazionali  rilevano   le
          seguenti informazioni: 
              a) il numero di identificazione individuale  attribuito
          al soggetto  tenuto  a  fornire  le  informazioni  a  norma
          dell'art. 214 della direttiva 2006/112/CE (12); 
              b) il periodo di riferimento; 
              c) il flusso (arrivi o spedizioni); 
              d) l'identificazione delle merci con il codice  a  otto
          cifre  della  nomenclatura  combinata  quale  definito  dal
          regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del  23  luglio
          1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica  e
          alla tariffa doganale comune; 
              e) lo Stato membro associato; 
              f) il valore delle merci; 
              g) la quantita' delle merci; 
              h) la natura della transazione. 
              Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a
          h) sono stabilite  nell'allegato.  La  Commissione  adotta,
          mediante atti di esecuzione, le modalita'  di  raccolta  di
          tali informazioni, in particolare i codici e il formato  da
          utilizzare. Tali atti di esecuzione sono  adottati  secondo
          la procedura d'esame di cui all'art. 14, paragrafo 2. 
              2.  Gli  Stati   membri   possono   anche   raccogliere
          informazioni aggiuntive, quali: 
              a) l'identificazione delle  merci  a  un  livello  piu'
          dettagliato di quello della nomenclatura combinata; 
              b) il paese d'origine, all'arrivo; 
              c) la regione d'origine, alla spedizione, e la  regione
          di destinazione, all'arrivo; 
              d) le condizioni di consegna; 
              e) il modo di trasporto; 
              f) il regime statistico. 
              Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a
          f) sono definite nell'allegato. Le modalita' di rilevazione
          di  tali  informazioni,  in   particolare   i   codici   da
          utilizzare, sono  precisate,  ove  necessario,  secondo  la
          procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2.». 
              - Il testo vigente dei richiamati articoli 7 e  11  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  e'  il
          seguente: 
              «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). -  1.  E'
          fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e  organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per  le  rilevazioni  previste  dal  programma   statistico
          nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo  i  soggetti
          privati  per  le  rilevazioni,  rientranti  nel   programma
          stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su proposta  del
          Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui  all'art.
          17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'  annualmente
          definita, in relazione  all'oggetto,  ampiezza,  finalita',
          destinatari e tecnica di indagine utilizzata  per  ciascuna
          rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata
          fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita'  ai
          fini della  rilevazione  statistica,  configura  violazione
          dell'obbligo di cui al presente  comma.  I  proventi  delle
          sanzioni amministrative  irrogate  ai  sensi  dell'art.  11
          confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
          sono  destinati  alla  copertura   degli   oneri   per   le
          rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto.». 
              «Art. 11  (Sanzioni  amministrative.).  -  1.  Sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  di  cui   all'art.   7,   sono
          stabilite: 
              a) nella  misura  minima  di  lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattromilioni per le violazioni  da  parte
          di persone fisiche; 
              b) nella misura minima di lire un milione e massima  di
          lire diecimilioni per le violazioni  da  parte  di  enti  e
          societa'. 
              2.   L'accertamento   delle   violazioni,    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
              3. Il competente ufficio di statistica redige  motivato
          rapporto in ordine alla violazione e, previa  contestazione
          degli addebiti agli interessati secondo il procedimento  di
          cui agli articoli 13 e seguenti  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il
          quale procede, ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  della
          medesima legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e'  data
          comunicazione all'ISTAT.».