Art. 28 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  Titolo  possono  essere
concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale
volti a: 
    a) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita'   dell'impresa   oltre   le   norme   dell'Unione   europea
applicabili,  indipendentemente  dall'esistenza  di  norme  nazionali
obbligatorie piu' rigorose rispetto a quelle dell'Unione; 
    b) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea; 
    c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme  dell'Unione
europea che innalzano il livello di  tutela  ambientale  e  non  sono
ancora in vigore; 
    d) ottenere una maggiore efficienza energetica; 
    e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento; 
    f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 per: 
    a) norma dell'Unione europea si  intende  una  norma  dell'Unione
vincolante che determini i livelli  che  le  singole  imprese  devono
raggiungere in termini di  tutela  ambientale  o  l'obbligo  previsto
dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 24 novembre 2010, di applicare le migliori  tecniche  disponibili
(Best Available Techniques, BAT) e di  garantire  che  i  livelli  di
emissione degli inquinanti non siano piu' elevati rispetto  a  quanto
lo sarebbero applicando  le  BAT;  laddove  i  livelli  di  emissione
associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati
a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili  ai
fini del presente regolamento; laddove  tali  livelli  sono  espressi
sotto forma di intervallo, e'  applicabile  il  primo  valore  limite
raggiunto della BAT; 
    b) efficienza energetica  si  intende  la  quantita'  di  energia
risparmiata determinata mediante una misurazione e/o  una  stima  del
consumo  prima  e  dopo  l'attuazione  di   una   misura   volta   al
miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul  consumo
energetico; 
    c) cogenerazione ad alto rendimento si intende  la  cogenerazione
conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di  cui
all'art. 2, punto  34,  della  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  25  ottobre   2012   sull'efficienza
energetica, che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 
    d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale
i prodotti o i componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per
la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    e)  riciclaggio  si  intende  qualsiasi  operazione  di  recupero
attraverso cui i materiali di rifiuto sono  ritrattati  per  ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro  funzione
originaria o per altri fini. Include il  ritrattamento  di  materiale
organico ma non il recupero  di  energia  ne'  il  ritrattamento  per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o  in  operazioni
di riempimento. 
  3.  Ciascun  progetto  di  investimento  deve  essere  organico   e
funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel
territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni  di  cui
al presente Titolo i progetti  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione. 
  4.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno
e  i  lavori  preparatori  quali  la  richiesta  di  permessi  o   la
realizzazione di studi di  fattibilita'  non  sono  considerati  come
avvio dei lavori. 
  5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita'  economiche
indicate all'art. 14, comma 6. 
  6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non  devono
essere diretti  a  consentire  alle  imprese  di  adeguarsi  a  norme
dell'Unione europea gia' adottate ma non ancora in vigore. 
  7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera  c),  devono  essere
diretti a consentire alle imprese di adeguarsi  a  norme  dell'Unione
europea gia' adottate alla data  di  presentazione  della  domanda  e
devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata  in
vigore delle norme stesse. 
  8. Gli investimenti di cui al  comma  1,  lettera  d),  non  devono
essere diretti a consentire  alle  imprese  di  conformarsi  a  norme
dell'Unione europea gia' adottate alla data  di  presentazione  della
domanda, anche se non ancora entrate in vigore. 
  9. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e) devono riguardare
esclusivamente capacita' installate o ammodernate  di  recente  e  la
nuova  unita'  di  cogenerazione  deve  permettere  di  ottenere   un
risparmio complessivo di energia primaria  rispetto  alla  produzione
separata di  calore  e  di  energia  elettrica  come  previsto  dalla
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica  le  direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le   direttive   2004/8/CE   e
2006/32/CE. Il miglioramento di un'unita' di cogenerazione  esistente
o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in
un'unita' di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio
di energia primaria rispetto alla situazione di partenza. 
  10. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera f), devono: 
    a) riguardare esclusivamente rifiuti prodotti  da  altre  imprese
che sarebbero altrimenti eliminati o trattati  secondo  un  approccio
meno rispettoso dell'ambiente; 
    b) non essere diretti allo svolgimento di attivita'  di  recupero
dei rifiuti diverse dal riciclaggio; 
    c) non essere diretti ad accrescere la domanda  di  materiali  da
riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta  dei
medesimi; 
    d) non essere diretti allo svolgimento di un processo in  cui  il
riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un  prodotto  finale  e'
prassi corrente ai fini della redditivita' economica.