Art. 29 
 
 
                Spese ammissibili e costi agevolabili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n. 2: 
    a) suolo aziendale e sue  sistemazioni,  limitatamente  a  quelli
strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali; 
    b)  opere  murarie   e   assimilate,   limitatamente   a   quelle
strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; 
    c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati  a
ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli
volti ad  adattare  i  metodi  di  produzione  in  modo  da  tutelare
l'ambiente; 
    d)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi. 
  2. Per le  sole  PMI  sono  ammissibili,  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art.  18  del  Regolamento  GBER,  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i  metodi
di produzione  in  modo  da  tutelare  l'ambiente.  Tali  spese  sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  4  per  cento  dell'importo
complessivo ammissibile per ciascun  progetto  d'investimento,  fermo
restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al  50
per cento in equivalente sovvenzione lordo. 
  3. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER. 
  4. Per i progetti di investimento di  cui  all'art.  28,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), ai fini dell'agevolabilita' delle  spese  di
cui  al  comma  1  devono  essere   considerati   costi   agevolabili
esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per la
realizzazione del progetto di investimento per la tutela  ambientale.
Tali costi sono determinati come segue: 
    a) se il costo dell'investimento  per  la  tutela  ambientale  e'
individuabile  come  investimento  distinto  all'interno  del   costo
complessivo dell'investimento, il  costo  agevolabile  corrisponde  a
tale costo; 
    b) in tutti gli altri casi, il  costo  dell'investimento  per  la
tutela ambientale e' individuato in  riferimento  a  un  investimento
analogo meno  rispettoso  dell'ambiente  che  verosimilmente  sarebbe
stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi
gli  investimenti  corrisponde  al   costo   connesso   alla   tutela
dell'ambiente e costituisce il costo agevolabile. 
  5. Per i progetti di investimento di  cui  all'art.  28,  comma  1,
lettera e),  i  costi  agevolabili  sono  i  costi  supplementari  di
investimento  relativi  all'attrezzatura  necessaria  per  consentire
all'impianto di funzionare  come  unita'  di  cogenerazione  ad  alto
rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica
o riscaldamento della stessa capacita', o i  costi  supplementari  di
investimento per consentire all'impianto di  cogenerazione  che  gia'
raggiunge la soglia di  alto  rendimento  di  migliorare  il  proprio
livello di efficienza. 
  6. Per i progetti di investimento di  cui  all'art.  28,  comma  1,
lettera  f),  i  costi  agevolabili  sono  i   costi   d'investimento
supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad
attivita'  di  riciclaggio  o  riutilizzo  rispetto  a  un   processo
tradizionale di attivita' di riutilizzo e di riciclaggio  di  analoga
capacita' che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Non  sono,  in
ogni caso, agevolabili gli oneri previsti dalla normativa dell'Unione
europea a carico di chiunque degradi  direttamente  o  indirettamente
l'ambiente o crei le condizioni che portano  al  suo  degrado  e  gli
oneri che andrebbero considerati come normali costi d'impresa. 
  7. Non sono ammesse le spese relative  a  impianti  e  attrezzature
usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle  relative
a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto  di  immobili
che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1, di altri aiuti, fatta eccezione  per  quelli  di  natura  fiscale,
salvo i casi di revoca e recupero  totale  degli  aiuti  medesimi  da
parte delle  autorita'  competenti.  Non  sono  altresi'  ammissibili
singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 
  8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 
  9. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.