Art. 29 Spese ammissibili e costi agevolabili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n. 2: a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali; b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali; c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente; d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo. 3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. 4. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c) e d), ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la tutela ambientale e' individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale e' individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo agevolabile. 5. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), i costi agevolabili sono i costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unita' di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacita', o i costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che gia' raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. 6. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera f), i costi agevolabili sono i costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attivita' di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attivita' di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacita' che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Non sono, in ogni caso, agevolabili gli oneri previsti dalla normativa dell'Unione europea a carico di chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado e gli oneri che andrebbero considerati come normali costi d'impresa. 7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.